Ancora sull’Innovativo Piano di PISCOPO!

la-botte

Riguardiamo di nuovo l’elenco della delibera del 30 novembre dichiata immediatamente esecutiva il 30 novembre e forse sospesa il 27 febbraio 2017.

La spiegazione dei casi relativi a questo elenco è stata effettuata nei Blog del 1-3 marzo segnalando con diversi colori i differenti casi:

Quindi abbiamo

A)26 immobili da demolire che fin dall’inizio per legge, rammentata dal Segretario Generale, non dovevano essere previsti in delibera: senza colore

 

 

B)3 immobili sottratti con atti precedenti al programma relativo ad immobili abusivi, che non si capisce perché vengano inseriti in elenco.

IN AZZURRO vedi nn 23- 26- 29

 

C) 7 immobili che sono risultati da demolire e, quindi, devono essere estrapolati dalla delibera essendo finiti nel gruppo A)

IN VERDE

 

D) 6 IMMOBILI DA ACQUISIRE PER INTERESSI PUBBLICI PREVALENTI NON SPIEGATI E NON DEFINITA LA PREVALENZA , ma acquisiti in date diverse da quelle riferite dalla delibera come “date scelte”: quindi, scelti a caso tra non meno di 60.000 immobili abusivi ancora non condonati o non condonabili e sempre che:

a) non abbiano contenziosi in corso

b) la Soprintendenza concordi sulla loro possibilità di mantenimento.

IN ROSSO

I casi più strani sono i 3 immobili sottratti dall’elenco, perché, per gli stessi, non si comprende il motivo per il quale gli Uffici portano in approvazione consiliare tre casi, ai numeri 23. 26 e 29 che già quando l’elenco è stato predisposto, si dichiarava di non dover più considerare.

La delibera consiliare approvata il 30 novembre viene scritta nell’agosto 2016, portata alla segreteria della giunta il 5 settembre 2016, e approvata in Giunta Municipale il 22 settembre, mentre dall’elenco da loro stessi allegato si evince che i casi che dovevano essere stralciati erano noti:

il 23 dal 2 febbraio 2016

il 26 dal 25 giugno 2015

il 29 dal 14 luglio 2015

E allora perché vengono elencati? Sorge il dubbio che si tratti di “casi” particolari sui quali i dirigenti vogliono procurarsi un avallo indiretto dalla Giunta e dal Consiglio.

Altrimenti per quale motivo gli immobili stessi vengono inseriti in questo elenco?

E si allegano delle schede apposite?

Al n. 26 nell’elenco, si dice solo che l’acquisizione è stata annullata nel giugno 2015 con Disposizione Dirigenziale.

Controlliamo la scheda: troviamo che si tratta di abuso commesso in via Scarlatti 147 e su Google Maps vediamo che si tratta del locale “La Botte”.

Leggiamo la scheda:

E constatiamo che esisteva una richiesta di condono del 1986, un condono rilasciato nel 2008, che nel 2010 era subentrato un ordine di demolizione e nel 2011 l’annullamento del condono rilasciato nel 2008, ma successivamente nel febbraio del 2013 con disposizione dirigenziale n. 501/C è stata rilasciata una “attestazione che le opere ritenute abusive erano in realtà idonee al rilascio del permesso di costruire in sanatoria”.

In base a questa attestazione la dottoressa Contino ha annullato l’acquisizione disposta il 12 giugno 2014.

Gli interrogativi sono molti.

Il primo, si torna a ripeterlo, è quello di conoscere il motivo per cui la stessa Contino che nel Giugno del 2015 ha annullato l’acquisizione, inserisce nell’elenco tra agosto e settembre 2016 questa scheda.

Il secondo è se, dopo questa attestazione di idoneità al rilascio del permesso a costruire in sanatoria del 2013, è subentrato il relativo permesso o meno.

Il terzo è il motivo per cui nel 2014 è stata disposta l’acquisizione del bene poi annullata nel 2015 senza controllare e citare l’intervenuto permesso a costruire.

La quarta domanda è più complessa: di quali titoli per l’esercizio dell’attività è munito il locale?

Infatti il Direttore Generale Auricchio nel regolamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ha disposto, forse in presunta riforma con atto monocratico dirigenziale di un atto consiliare del 2001 ratificato in Regione Campania e costituente parte integrante del Piano regolatore della Città di Napoli con tutto il complesso iter approvativo delle pianificazioni urbanistiche:

Articolo 2

…… omissis

Sono altresì esclusi dall’ambito di appllcazlone del procedlmento gestito dal

SUAP:

a) gli immoblll a destinazione produttiva nei quali sono stati commessi abusi edilizi

per i quali non sia mai stata presentata domanda di condono edilizio;

b) gli immoblll a destínazlone produttiva per i quali è pendente un procedimento

non ancora esltato dl condono edlllzio;

c) gli immobili a destinazlone produttiva, per i quali si renda necessaria la

presentazlone di una domanda di accertamento di conformltà di cul all’ art. 36 del

D.P.R. 380/2001, ovvero questa sia stata presentata al competente ufflclo ma

non ancora esitata;……………….

La Scia/domanda di autorizzazione può essere presentata con le modalità descritte avanti solo in caso di esito positivo delle procedure ivi descritte. Diversamente deve essere disposta I’improcedlbilita per carenza di un pre-requlsito essenziate.

(disposizione dirigenziale n.21 del 15.05.2014 a firma di Attilio Auricchio)

Questa Disposizione, (sulla cui legittimità e opportunità trasmisi apposita Relazione al Sindaco evidenziando che lo Sportello Unico per le attività Produttive aveva la sua genesi proprio, al contrario, per la contestuale soluzione delle problematiche autorizzative delle attività/e della legittimità urbanistico edilizia del sito prescelto per l’esercizio della stessa, (ipotesi in cui al fine di avviare attività produttive dovevano essere effettuati anche interventi autorizzativi edilizi CONTESTUALI) determina che

tutte le istanze presentate da coloro che non sono muniti delle licenze edilizie/concessioni edilizie/permessi a costruire/ concessioni in sanatoria rilasciate/accertamenti di conformità eseguiti vengono dichiarate IRRICEVIBILI e restituite ai privati

La condizione di irricevibilità permane fino alla regolarizzazione urbanistico edilizia.

Essendo statisticamente improbabile l’autocertificata conformità a quanto realizzato prima del 1939 o a quanto ottenuto tra il 1939 e il 1977, tra il 1977 e il 2001 o anche tra il 2001 e la data di avvio di una attività imprenditoriale, gli Uffici dovrebbero solo dichiarare irricevibilità…………

E allora come si trovano attività in esercizio in immobili abusivi, in immobili sui quali sussistono domande di condono ma non ancora esitate, in immobili per i quali l’accertamento di conformità non è stato ancora verificato e concluso?

salvo che non abbiano studiato un nuovo procedimento : scia- irricevibilità- nuova scia- irricevibilità- nuova scia- irricevibilità- nuova scia- irricevibilità che, in sostanza, lascia le attività in essere senza alcuna assunzione di responsabilità da parte della dirigenza!

Il ping pong?????????

E come è stata ricevuta la domanda per l’assegnazione delle 5 Stelle dell’Hotel Romeo in presenza di accertata difformità tra concesso e realizzato?

E per il pubblico esercizio di via Scarlatti 147 la Paolillo non ha inviato l’irricevibilità o la Contino non sa di aver rilasciato il permesso in sanatoria a seguito di accertamento di conformità in zona vincolata?

Ma questo esula dall’innovativo Piano di lotta all’abusivismo edilizio di Piscopo che avrebbe solo dovuto chiedersi il motivo per cui gli Uffici hanno portato in Consiglio Comunale un elenco predisposto nel 2016 inserendo ai numeri 23. 26 e 29 tre casi stralciati per disposizione dirigenziale o per parere dell’Avvocatura Municipale!

Ida Alessio Vernì

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