Per la mia generazione il nome Panini era finora associato alle “figurine” perché agli inizi del 1960 Benito e Giuseppe Panini trovarono a Milano un lotto di vecchie figurine invendute, lo acquist…
Come sono nati a Napoli i “vincoli” a “bene culturale”? Ecco perché la responsabilità di Monumentando, N’Albero e Edenlandia non è di oscuri burocrati ma di Garrella, de Magistris , Piscopo e PANINI.
Per la mia generazione il nome Panini era finora associato alle “figurine” perché agli inizi del 1960 Benito e Giuseppe Panini trovarono a Milano un lotto di vecchie figurine invendute, lo acquistarono, imbustarono in bustine bianche con cornici rosse con due figurine ciascuna e le misero in vendita a 10 lire l’una. Il successo fu enorme e inaspettato! Con il nostro Panini le figurine sembrano diventate figuracce ……………………e speriamo che non abbia anche lui un successo enorme e inaspettato!
Il nostro ha trovato nel codice Urbani l’art. 10 comma 4 lettera g secondo cui erano beni culturali:
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
Gli è stato riferito che solerti impiegati della Soprintendenza sostenevano che il vincolo si applicava indistintamente nel centro storico cittadino e che io da sola in tutta la città non condividevo tale ipotesi avendo scritto: è di estrema importanza chiarire che, contrariamente a qualche tesi inizialmente sostenuta, le strade, le piazze, e gli altri spazi urbani di interesse storico etc. NON sono beni culturali senza la dichiarazione di cui all’art. 12 anche se, nelle more della procedura di verifica, sono soggetti ad una tutela provvisoria. Il meccanismo è semplicissimo ed è ricalcato dalla misure di salvaguardia dei piani urbanistici: si possono sospendere i lavori PER ATTIVARE la procedura di imposizione del vincolo, ma se non si attiva (o non si conclude) le sospensioni decadono ed il bene non risulta vincolato.
Con riguardo ai beni culturali di appartenenza pubblica le forme di individuazione sono triplici:
- a) quella “ope legis”, per i beni di cui all’art. 10, co. 2;
- b) quella della dichiarazione dell’interesse culturale, per i beni i quali rilevano per un valore che presuppone un accertamento;
- c) quella mediante la verifica di cui all’art. 12, di tipo residuale che è applicabile a tutti i beni pubblici non rientranti nelle categorie suindicate.
L’art. 12, co. 1, prevede, in via precauzionale, un indistinto, ancorché provvisorio, assoggettamento a tutela di tutte le cose di proprietà pubblica Tale regime provvisorio, che comporta anche l’inalienabilità dei beni, cessa solo al termine del procedimento – di competenza del Ministero – di verifica dell’interesse culturale che il bene presenta.
Come detto, infatti ai sensi dell’art 28 comma 2 e 3 “ 2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
- L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e’ comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.”
Ne deriva che, nelle more della procedura di verifica, non vi è “la stessa tutela”, ma invece solo la facoltà di inibire l’intervento e richiedere, entro 30 giorni, l’ avvio del procedimento per la dichiarazione del valore culturale, pena la revoca tacita dell’inibizione, nel primo caso; facoltà di inibire l’intervento e di procedere alla contestazione delle irregolarità e/o degli illeciti commessi, nel secondo caso.
L’art. 12 comporta il definitivo superamento del regime degli elenchi, il quale non ha mai ricevuto applicazione pratica. La norma elimina il detto adempimento e normativizza quella prassi amministrativa che aveva elaborato la c.d. “declaratoria”, consistente nella dichiarazione esplicita dell’interesse culturale, resa dagli organi periferici del Ministero in qualsivoglia forma e contesto.
In questo senso la novità dell’istituto della verifica dell’interesse culturale, introdotta dall’art. 12, è data dalla procedimentalizzazione della ricognizione del patrimonio pubblico, mobiliare e immobiliare, al fine di distinguere quanto effettivamente rilevante da quanto, invece, può restare escluso dalle disposizioni di tutela
La presunzione di culturalità viene operata solo nelle more del perfezionamento di siffatta procedura, sottoponendo in via cautelare il patrimonio pubblico alle disposizioni di tutela (art. 12, co. 1), ma solo l’esito positivo, formalizzato, equivale a una dichiarazione di interesse culturale della cosa medesima, che rimane assoggettata definitivamente allo speciale regime di tutela dettato dal codice per i beni culturali.
I momenti vanno distinti perché la realizzazione di un’opera su bene sottoposto a presunzione di culturalità determina un ordine di sospensione dei lavori, non una denuncia penale né la commissione di un reato, mentre la realizzazione di un’opera su bene culturale senza autorizzazione della competente Soprintendenza costituisce un REATO punibile con reclusione da sei mesi ad un anno. (IAV dal 2008 al 2014!)
Ed ancora era stato detto a Panini che, nel 2012 quando era appena arrivato Cozzolino avevo scritto a tutti, ivi incluso Marco Esposito, il predecessore di Panini, la seguente lettera inoltrata anche ad Angelini, a Garrella e a Bray in anni successivi:
La sottoscritta, con la presente, intende riepilogare quanto già reiteratamente illustrato negli ultimi 4 anni, senza riscontro da parte di alcuna delle numerose Autorità interessate, in merito alla gestione di alcuni aspetti della tutela dei beni culturali e paesaggistici nella nostra città. Avendo già trasmesso numerose note di chiarimento e numerose richieste già in possesso dei vari Servizi, ritiene inutile reiterare le questioni interpretative e sufficiente rimettere una scheda sintetica delle questioni sollevate, per le seguenti motivazioni:
– L’arch. Giorgio Cozzolino, essendo stato nominato di recente, potrebbe non essere a conoscenza delle problematiche specifiche che affliggono la specifica realtà napoletana.
– La dottoressa Paola Sparano, anche lei di nomina recente, potrebbe non essere a conoscenza delle questioni sollevate.
– La questione relativa alla gestione dei poteri della Soprintendenza in materia di vincoli paesaggistici e storico culturali ha smesso di essere una questione relativa ad esilaranti pareri della Soprintendenza e a Regolamenti del Comune di Napoli ed atti amministrativi del Servizio di Polizia Amministrativa, del Servizio Commercio su aree pubbliche, di altri Servizi del Comune e della ex VIII Direzione Centrale, illegittimi perché contra legem per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, ed ha assunto profili di rilevanza penale
– La costituzione di parte civile del Comune di Napoli e le affermazioni in sede penale dei testimoni non hanno più la natura di “interpretazioni” e/o di “errori di prospettiva” dovuti alla novità (sic!) del Codice Urbani, ma, dopo i chiarimenti più volte forniti tempestivamente dalla sottoscritta e successivamente confermati da ben più autorevoli interventi di studiosi e dalla giurisprudenza, hanno la natura di falso in atto pubblico e/o di falsa testimonianza ed avranno conseguenze di tipo penale.
– È necessario che vengano assunti provvedimenti per il ripristino della legalità in materia e che gli organi di controllo vigilino sull’operato dei singoli funzionari. Infine, ci sarebbe anche un interesse pubblico da tutelare con la corretta gestione della tutela dei beni culturali e del paesaggio… ma ciò, visto il silenzio assoluto tenuto finora, non si sa se può suscitare interesse nei destinatari della presente.
omissis
Da tutti gli atti in possesso della sottoscritta, anche a seguito di ripetuti e snervanti accessi presso il Servizio di Polizia Amministrativa, e dagli atti dei procedimenti penali si evince quanto segue:
- a) i funzionari del Comune e i funzionari della Soprintendenza non sanno cosa sia un bene culturale, in particolare non hanno stabilito il significato della lettera g) comma 4 dell’articolo 10 del d.lgs. 42/2004;
- b) laddove gli stessi ritengano tutte le strade e le piazze beni culturali per legge, non si comprendono i procedimenti attivati per il Borgo marinaro e il piazzale antistante la villa Pignatelli e non si comprende perchè, poi, se ne ricordino solo per alcune strade e piazze!
- c) laddove ritengano, come dovrebbero, applicabile l’articolo 28 comma 2 del Codice Urbani, al fine di sospendere i lavori attuando una misura di salvaguardia, risultano in omissione di atti d’ufficio per tutti casi in cui hanno, invece, richiesto di emettere un parere, denunciato l’assenza di “autorizzazioni”, emesso pareri favorevoli o rigetti;
- d) il Comune di Napoli e i funzionari della Soprintendenza non applicano mai l’art. 106 del detto codice, non destinano i proventi alla valorizzazione dei beni culturali, non hanno stipulato intese sull’uso delle strade e delle piazze, continuando a pretendere di dover esprimere un parere sulla forma, i colori e i materiali delle istallazioni di dehors, impianti pubblicitari etc, senza esprimere mai alcun parere né richiedere pareri sulla “conservazione e la fruizione pubblica del bene” e sulla compatibilità con la destinazione culturale del bene stesso.
- e) in nessun documento, carteggio, regolamento del Comune di Napoli e della Soprintendenza nei rapporti con il Comune si fa riferimento alla doverosa applicazione dell’articolo 106 a far data dal 2006 e, quindi, le Soprintendenze violano l’art. 29 del Codice Urbani ai sensi del quale: Conservazione 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. E le Soprintendenze, insieme al Comune, violano l’art. 30 del detto codice: Obblighi conservativi 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
- f) il rispetto del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico in vigore nel Comune di Napoli, che anche la sottoscritta attuava avvalendosi di quello vigente tra il 2001 e il 2012, non esonera dalla doverosità del rispetto della legislazione statale in materia. (Omissis)
- g) la Soprintendenza è omissiva e il Comune di Napoli agisce in violazione di legge allorquando disciplina aree destinate al commercio su aree pubbliche senza agire d’intesa con la Soprintendenza, a far data dal 2008, in quanto, come è noto, ai sensi dell’ Art. 52: Esercizio del commercio in aree di valore culturale 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio. (comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) In questo caso la responsabilità di assessori e dirigenti al Commercio è diretta ed immediata!
- h) tale norma risulta citata dalla Soprintendenza, sorprendentemente, a proposito di un gazebo, con pedana e recinzione di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande sito in piazza Amedeo (probabilmente perché quel tratto di marciapiede non era vincolato sul piano paesaggistico e non rientrava nei beni culturali! come mai?).
- i) la Soprintendenza di Napoli non ha compreso che l’articolo 146 del Codice è entrato in vigore il 1. Gennaio del 2010 né ha attivato mai, in alcun modo, l’applicazione della disciplina transitoria sancita dall’art. 158, segnalando l’eventuale mancata trasmissione del Nulla Osta paesaggistico per l’esercizio del potere di annullamento entro i 60 giorni dalla ricezione.
- l) i funzionari della Soprintendenza di Napoli ritengono che l’autorizzazione paesaggistica, introdotta nel nostro ordinamento giuridico a far data dal 1° gennaio 2010, non debba essere richiesta per “realizzare un’opera” ma per rinnovare la concessione del suolo pubblico (rinnovo per il quale, se il tratto di suolo in oggetto fosse un bene culturale, occorrerebbe, invece, una autorizzazione ai sensi del citato art. 106 dagli stessi totalmente ignorato).
- m) i funzionari della Soprintendenza hanno espresso autorizzazioni ex art. 146 in luogo dei pareri previsti dalla legge in data anteriore al 1° gennaio 2010 e su fattispecie non rientranti nella realizzazione ex novo di un’opera edilizia, ma ad esempio su condoni, cartelloni pubblicitari, ombrelloni e sedie.
- n) la Soprintendenza non ha osservato/impugnato il Regolamento del Comune di Napoli precisando che il parere sui beni culturali e paesaggistici prescinde dalla durata dell’istallazione perché un bene culturale non può essere concesso neanche per un giorno a soggetto privato senza il parere del Ministero e se se ne ricavano proventi, gli stessi vanno destinati obbligatoriamente alla valorizzazione dei beni culturali. Né la Soprintendenza ha obiettato che non rileva la natura edilizia o meno del manufatto, perché su un bene culturale, un tavolino e quattro sedie equivalgono al gazebo, trattandosi di esaminare non l’oggetto con cui si occupa ma la eventuale potenziale lesione del bene culturale stesso.
- o) le concessioni di suolo pubblico, i rigetti, i rinnovi del Comune di Napoli e i pareri espressi, le testimonianze rese nei procedimenti penali, le dichiarazioni giornalistiche sui colori dei manufatti, gli atti processuali in sede amministrativa, civile e soprattutto penale sono potenzialmente idonei a determinare per i singoli responsabilità di natura penale, ma per gli enti gravi conseguenze di ordine economico per il risarcimento dei danni arrecati. Al fine di non dilungarsi ulteriormente si invitano gli uffici in indirizzo ad una attenta lettura dei pareri espressi tra il 2004 e il 2008 ed eventualmente delle note già trasmesse dalla sottoscritta.
- È, infine, opinione della scrivente che, avendo la stessa inviato a tutti una serie di note esplicative non contrastate ed essendo, a distanza di quasi dieci anni dall’approvazione del Codice Urbani, ormai consolidata una prassi ordinaria in tutti i Comuni e le Soprintendenze d’Italia (si esamini per tutti il Regolamento del Comune di Firenze paragonandolo a quello del Comune di Napoli!), non sia degno di una città come Napoli perseverare nell’improvvisazione e non produrre ogni sforzo per lavorare d’intesa tra enti pubblici ad una efficace e vera tutela del territorio dal punto di vista paesaggistico e culturale. E valga per tutto la considerazione che dopo anni di incontri, regolamenti, proroghe, dichiarazioni politiche, intese etc. non si è stabilito, di concerto tra Comune e Soprintendenza, di far dichiarare beni culturali le vie e le piazze che tale qualifica meritano, ostinandosi a ritenere più comodo simulare che qualsiasi marciapiede più o meno dissestato sia a Napoli un “monumento”. (Ida Alessio Vernì)
E allora?
Allora il nostro Panini, che finora non è riuscito a regolamentare in maniera valida ed efficace nessun settore delle attività produttive che dovrebbe gestire, dove per efficacia si intenda applicabilità risolutiva, ha deciso di far deliberare al Consiglio Comunale (con la delibera di C.C. n. 71/2014 del 10 dicembre 2014) all’art. 2 lettera m) “ sono “beni culturali”, ai sensi degli art. 10, c. 4, lettera g) e lettera f) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le aree del Centro Storico, precisando poi che il Centro Storico coincide “con l’area classificata Patrimonio Mondiale UNESCO (WORLD HERITAGE) e con l’area BUFFER ZONE” per intenderci esattamente l’intera città compreso i quartieri “periferici” e tutte le zone di degrado ovunque ubicate!
Il Panini reitera il concetto in tutti i Piani Generali che tenta di fare, anche dopo il 2014, nessuno ha obiettato e obietta che il Consiglio Comunale non è ancora stato investito del potere di porre vincoli culturali, e anche chi lo sa, si guarda bene dal parlare, perché si verificherebbero troppe conseguenze RISARCITORIE, in favore di coloro che da questo cumulo di fandonie hanno subito danni economici e morali tra il 2004 e il 2014! E si verificherebbe la necessità di procedere all’annullamento delle poche cose che Panini è riuscito a far approvare!
E quindi essendosi assunto Panini l’onere di far ufficializzare al Consiglio Comunale di Napoli la “culturalità” di tutto, consentendo “colti” interventi agli impiegati della Soprintendenza, alla CEI e ai funzionari e dirigenti comunali , tutti hanno taciuto e tacciono.
Finchè si possono perseguitare le imprese locali e gli impiegati non fidati ….va tutto bene!
Il problema si pone…………….. quando per autorizzare qualcosa che, invece, si vuole realizzare, si scopre che occorre anche l’autorizzazione ex artt 20 e ss, serve anche quella ex art. 106 ( ma non si potrebbe dimenticare?) occorre stabilire gli oneri per il privato in maniera congrua e vincolare le entrate alla valorizzazione dei monumenti, autorizzare le “utilizzazioni” per bancarelle o altro, ricavare ingenti risorse dalla pubblicità!!!!!
Risulta che stiano tentando parziali rettifiche del nomen iuris dei vincoli, ed essendo il Panini anche inventore di un nuovo provvedimento edilizio che non è propriamente un Permesso a costruire (ma è simile anche se non previsto dal legislatore nel Testo Unico dell’Edilizia) nonché il controllore dell’Unico Sportello UNICO che non consente l’accesso agli imprenditori perché non si è compreso il significato della parola UNICO, tutto potrebbe essere possibile!
Una cosa è certa i vincoli, comunque li si chiamino, o esistono per tutti o non esistono per nessuno, e non sarà la fantasia sui “nomi” che potrà far risolvere la questione con una totale disparità di trattamento tra cittadini, anche se i soggetti colpiti non possono difendersi o perché non hanno gli strumenti culturali per immaginare che i VINCOLI siano inventati o perché, posto che ci credano, non hanno la possibilità concreta e le risorse economiche per combattere…………………….. contro PANINI !
IAV
PS mi scuso di queste ed altre citazioni dal “passato” sui concetti di sponsor, o sulle opere precarie, etc etc ma sono utili per evitare che si possa pensare che qualcuno NON SA o non SAPEVA!
E allora cosa è mancato sulle iniziative “turistiche”?
Dalla lettura dei giornali, dalle risposte di Piscopo (gli Uffici daranno i chiarimenti) e di Garrella (sarà stata una dimenticanza), dagli attacchi che su FB e altri social vengono gettati sul Co…
Sorgente: E allora cosa è mancato sulle iniziative “turistiche”?
E allora cosa è mancato sulle iniziative “turistiche”?
Dalla lettura dei giornali, dalle risposte di Piscopo (gli Uffici daranno i chiarimenti) e di Garrella (sarà stata una dimenticanza), dagli attacchi che su FB e altri social vengono gettati sul Comune e dalle difese che, invece, i sostenitori di de Magistris articolano, mostrando il numero immenso dei turisti che Napoli avrà, potrebbe sembrare una questione di gusto o una scelta tra il conservatorismo di coloro che vogliono mantenee tutto immobile e la modernità di coloro che pensano a far arrivare turisti e a muovere l’economia della Città: così albergatori, ristoranti e titolari di AirBnB inneggiano e i vecchi “tromboni” demonizzano e in Città si formano due “partiti” quelli del SI e del NO, non alla riforma costituzionale ma a n’Albero…. e a Monumentando!

Sembra quasi che a Napoli non si abbia altro a cui pensare…………che al montaggio di bancarelle nel parco di Edenlandia, mentre in pieno centro storico, guardando sullo sfondo i grattacieli del progetto Tange, su strade classificate come beni culturali abbiamo un campo pieno di topi, malattie e rifiuti!
E allora? Il problema è che, simulando una ignoranza assoluta, si continuano a commettere gravi reati !
Tentiamo perciò di inquadrare il problema.
Sui beni culturali esistono ovviamente diverse concezioni.
C’è che ritiene che vadano solo “tutelati” e conservati e non ha riguardo alcuno al loro possibile rendimento economico: “Ma noi, tutti noi, cosa stiamo rischiando? Lo dice Argan: “Solo il patrimonio culturale e ambientale potrà salvare l’individuo e la collettività dalle conseguenze fisiologicamente e psichicamente nefaste dello stato di alienazione, di non-adattamento, in cui lo pone l’uso che la borghesia capitalistica ha fatto e fa delle cose della cultura e dell’ambiente.” Se permettiamo quindi che l’ambiente e la cultura vengano considerati solo per quel che producono, ci rassegniamo a fare la stessa fine: l’individuo è parte indissolubile del territorio e del sistema culturale, di cui è nello stesso tempo creatore e fruitore, e se la cultura è una merce, chi la produce è una macchina. Giovanna Baer
All’opposto ci sono coloro che, valutando la scarsa redditività dei nostri 60.000 beni culturali e valutando che negli Stati Uniti un unico Museo produce più soldi dei nostri oltre 30, dichiarano:
Il punto è, dunque, che la ricchezza economica non è generata dalla quantità o dall’importanza dei beni culturali. Se così fosse, l’Italia non si troverebbe in piena recessione. Il nodo è che questo nostro patrimonio, che è un vero capitale non solo culturale ma economico, non è utilizzato bene. Anzi, rispetto agli standard europei abbiamo indici di produttività decisamente sconsolanti. Quanto poi all’indotto generato (turismo, attività economiche collaterali, occupazione) ricaviamo, secondo uno studio del network PwC, meno della metà rispetto a Francia e Germania. Forse non è un caso se siamo precipitati dal primo posto al mondo per incoming turistico al quinto posto in poco più di trent’anni. E il motivo sta nell’assenza, ormai da troppo tempo, di una visione strategica dello sviluppo entro cui attuare programmi di sostegno e un quadro di riforme capace di garantire un’offerta culturale di qualità e sistemi di gestione autonomi dallo Stato e più efficienti. Il Bel Paese è meno competitivo e, in assenza di politiche coordinate e forti, anche nell’ambito della cultura e del turismo rischia di perdere opportunità importanti a livello internazionale
E’ necessario ripartire dal nostro capitale più importante. Abbiamo uno straordinario brand, che è ancora forte nell’immaginario internazionale e nella capacità di penetrazione commerciale. I nostri concorrenti si sono già mossi in questa direzione da anni. Come evidenziamo più avanti nei casi internazionali analizzati in questa ricerca, il marchio dei Castelli della Loira ha ormai quasi 40 anni e ha funzionato perfettamente per attrarre i turisti, far conoscere luoghi minori e cittadine sconosciute, riempire gli alberghi. Dobbiamo rapidamente colmare questo ritardo creando distretti culturali e tematici, sviluppando le reti, come le città del vino e i circuiti teatrali. Promuovendo, anche con facilitazioni, l’export di prodotti e servizi: non solo la moda e l’enogastronomia, ma anche l’artigianato artistico, l’opera e il bel canto, le competenze dei restauratori e i sistemi di tutela dei beni culturali. Questo ci chiede il mercato internazionale. Dobbiamo essere capaci di organizzare e promuovere i nostri punti di forza se non vogliamo scivolare ancora nella classifica turistica. Cultura, turismo, ambiente non possono essere considerati semplici comparti dell’economia, ma al contrario devono essere posti al centro della programmazione della gestione dei territori e oggetto di politiche trasversali. Se non attiviamo una strategia alta e forte che punti al lungo periodo in un’ottica di sviluppo del Paese, difficilmente risaliremo la china. (Banca Intesa)
E, quindi, l’Italia, con la legislazione più recente, ha superato la concezione della semplice tutela del legislatore del ’39, ed ha prima introdotto il concetto di fruizione pubblica dei beni culturali disponendo nella Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, poi con il Codice Urbani consentito anche l’uso “privatistico” e “redditizio”.
Con la Costituzione, la Repubblica Italiana ha scelto di assumere tra i compiti essenziali dello Stato la promozione, lo sviluppo e l’elevazione culturale della collettività, nel cui quadro s’inserisce come componente primaria la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (che, quindi, è protetto al di là di valutazioni prettamente e esclusivamente patrimoniali) ed ha innovato la precedente concezione puramente conservativa dei beni culturali, proponendone una visione dinamica, orientata al pubblico godimento.
In questo modo la Costituzione assegna alla tutela un ruolo che non è di pura conservazione, ma diviene mezzo per la crescita della società attraverso la pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nel cui sono ricompresi i beni culturali in senso stretto e i beni paesaggistici.
Il Codice Urbani è andato molto oltre consentendo alienazioni, eliminando vincoli, prevedendo sdemanializzazioni e autorizzando anche l’uso privatistico dei beni culturali.
E tuttavia, a onor del vero e nonostante la non sempre condivisibile “apertura” ai “privati”, si è preoccupato di garantire le risorse al pubblico, sancendo che il Ministero vigili sulla congruità dei “rientri economici” degli enti pubblici, sulla loro reale utilizzazione per la conservazione e la tutela dei beni culturali, e che non venga compromesso, comunque, il monumento.
Gli articoli 106 e seguenti del Codice Urbani non sono il proseguimento degli artt 20 e 21 o un’altra “carta burocratica da aggiungere” ma dispongono che il Ministero si esprima su due aspetti diversi da quelli che si esaminano per la realizzazione di OPERE sui beni culturali:
- Se la concessione all’uso privato non compromette il monumento
- Se il corrispettivo che se ne ricava è adeguato
- Se il corrispettivo (i proventi) viene poi vincolato “all’incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.”
Pertanto la Soprintendenza non può aggiungere il numero 106 all’elenco degli articoli sui quali fornisce il parere (come talvolta fa scrivendo “favorevole ex artt. 20,21,106, 52……!) ma deve fare una autonoma valutazione non sul manufatto, non valutando se è infisso o meno al suolo e quanto dura, ma SULL’USO PRIVATISTICO DI UN BENE CULTURALE CHE E’ BENE COMUNE TUTELATO, sui corrispettivi (CHE DEVONO ESSERE ADEGUATI) E SULLA UTILIZZAZIONE FUTURA DEI PROVENTI, (che devono essere destinati ai BENI CULTURALI).
Il Ministro Urbani del Governo Berlusconi, volendo autorizzare il privato ad usare beni culturali si è preoccupato di sancire che comunque l’uso privato dovesse essere sempre negato ogni qual volta sia messo in stato di pericolo reale il bene o la sua permanente destinazione culturale, con riguardo sia all’oggetto delle manifestazioni che ai soggetti proponenti, che potesse essere assicurata la vigilanza e che i proventi venissero poi effettivamente usati per la valorizzazione.
Il pensiero del legislatore era in sostanza: L’auspicato e legittimo uso del bene culturale ad opera dei privati, che scaturisce dagli artt. 106 e segg., ma anche previsto dai successivi artt. del capo II – Principi della valorizzazione dei beni culturali (111 e segg.) – deve pertanto interagire con la gestione diretta della pubblica amministrazione, che mai deve venir meno, anche in forma concorrente con quella proposta di volta in volta dai privati.
L’azione per la gestione e l’uso ad opera dei privati va comunque supportata e agevolata da parte degli istituti che hanno in consegna i beni, soprattutto quando risponde ad esigenze di vera valorizzazione del sito e, in qualche modo, procura un vantaggio economico per l’amministrazione.
A tal fine è necessario che si evitino dunque forme ostruzionistiche – retaggi di antichi pregiudizi – non facendo venir meno, soprattutto se richiesto, l’apporto della pubblica amministrazione in termini di suggerimenti e consigli, parallelamente agli istituzionali compiti di vigilanza e controllo, affinché l’uso dei beni concessi venga espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi.
In questo quadro è ovvio che i relativi canoni, corrispettivi, proventi e diritti, comunque dovuti, devono essere adeguati al profitto conseguito mediante l’uso temporaneo del bene e vincolati ai beni culturali.
E, quindi, in caso di esenzioni, agevolazioni, mancanza di proventi, evidenza di ritorno economico solo in favore dei privati, mancanza di entrate per l’ente pubblico da destinare alla tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio culturale, il parere ex art. 106 deve essere NEGATIVO anche per l’organizzazione di una festa solo per un giorno e senza opere infisse al suolo!
La concessione con esenzioni, il mancato controllo dei proventi conseguiti dai privati, i pareri favorevoli ex art. 106 e ss del Codice Urbani potrebbero, in determinate condizioni, concretare condotta punibile con riferimento ai proventi non percepiti e non destinati alla valorizzazione del patrimonio culturale!
IAV
Responsabilità della Soprintendenza e della politica o della “burocrazia”? N’Albero è bello o no? Non si tratta di una scelta di campo di giornalisti o opinionisti, ma di questione da rimettere alla Procura della Repubblica…..non si tratta di gusti o di dimenticanze, ma di reati penali!
Ma l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli che fa? Pensa veramente di poter sempre invocare gli “Uffici”?
Sembrerebbe che l’Assessore abbia dichiarato che “sempre più spesso i Comuni fanno ricorso alle sponsorizzazioni per salvaguardare i monumenti…..”!
Ma ha compreso o no che Monumentando non ha nulla a che vedere con le sponsorizzazioni?
E questa volta gli Uffici non potranno accontentare l’Assessore perchè conoscono da anni ed anni la differenza tra uno sponsor ed una ditta pubblicitaria che commercializza spazi pubblicitari e, come corrispettivo, arreda, restaura, pulisce Monumenti, costruisce e gestisce pensiline, segnali turistici, indicatori, carine topografiche della città! Gli Uffici del Comune di Napoli hanno ricevuto lettere, chiarimenti, materiali per svolgere un contenzioso con i predecessori di Monumentando, sono in possesso di un PGI che ha configurato, nelle sue linee di fondo, il rapporto sinallagmatico tra le ditte pubblicitarie e le prestazioni non monetarie oltre 17 anni fa e che sempre 17 anni fa ha affrontato il tema dei cd restauri a costo “zero” chiarendo che lo “zero” era un eufemismo, suonava bene ….ma era apparenza!
O forse non lavoreranno gli Uffici che sanno e verranno scelti altri Uffici intuitu personae? Ma poi Ciro Crescentini che parla della burocrazia e Frattasi e Maria Giovanna Capone che riferiscono di un “pressappochismo degli Uffici” che fa perdere i fondi PAC , a quali Uffici si riferiscono?
A quelli che sanno o a quelli scelti intuitu personae? perchè nella seconda ipotesi potrebbe sembrare facile dimostrare che la scelta deriva appunto dalla disponibilità a definire sponsorizzazione ciò che sponsorizzazione non è o a scomodare i diritti reali su cosa altrui per effettuare improbabili “interpretazioni” su servitù, uso, abitazione ed usi civici al fine di coprire banali assegnazioni a trattativa privata di “beni comuni”!
Ma Piscopo e la Gaeta hanno capito che la gente è stanca di sentirsi dire “state sereni”? Sono convinti che i cittadini napoletani non sanno che sono stati persi centinaia di milioni per i Monumenti, per il Welfare e per l’Edilizia Residenziale Pubblica? Sono convinti che la gente crede veramente che Fucito e loro sono estranei ai fatti e che la colpa è degli Uffici? Sol perchè così raccontano i giornali???
IAV
Pubblicazione senza commenti…….. poi racconteremo anche il “diritto non scritto” elaborato a Napoli sulla Direttiva Bolkenstein
Articolo Immagine da @idaalessioverni.

Pubblicazione senza commenti…….. poi racconteremo anche il “diritto non scritto” elaborato a Napoli sulla Direttiva Bolkenstein
DIMENTICANZE DELLA SOPRINTENDENZA ……… MA NON SOLO! ANCHE QUI PROCEDIMENTI DA FONTI NON SCRITTE?
Se poi non avevi problemi all’interno di locali produttivi e dovevi usare il suolo pubblico napoletano pensavi di essere fuori dalla peste, ma invece…………………
Sorgente: DIMENTICANZE DELLA SOPRINTENDENZA ……… MA NON SOLO! ANCHE QUI PROCEDIMENTI DA FONTI NON SCRITTE?
DIMENTICANZE DELLA SOPRINTENDENZA ……… MA NON SOLO! ANCHE QUI PROCEDIMENTI DA FONTI NON SCRITTE?
Se poi non avevi problemi all’interno di locali produttivi e dovevi usare il suolo pubblico napoletano pensavi di essere fuori dalla peste, ma invece………………………….
Con il combinato disposto di testimonianze false tendenti alla persecuzione della dottoressa Vernì, nei precedenti tentativi di porla on the road, interventi del Consiglio Comunale di Napoli che, su istigazione dell’esimio urbanista Panini, nel silenzio di Piscopo che sa, ma preferisce non interferire(!!!), si è sostituito al Ministero ed ha vincolato come monumenti tutte le strade e le piazze della città, il complice silenzio della Soprintendenza che ha visto moltiplicarsi in maniera smisurata i propri “poteri” di “intervento” ma sa che avrebbe dovuto chiarire a Panini la sua assoluta incompetenza a definire il vincolo culturale, dichiarazioni politiche entusiaste, assenza assoluta delle associazioni di categoria e rassegnato silenzio dei diretti interessati, che preferiscono compiacere gli addetti ai controlli sul territorio, si è realizzato che, per qualsiasi istallazione a Napoli, sarebbe necessario avere:
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1) UN PERMESSO A COSTRUIRE ( sul marciapiede di Piazza dei Martiri?????), ma con un nuovo istituto inventato dall’assessore Panini e ancora non recepito nel Testo Unico dell’Edilizia
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2) L’AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA AI SENSI DELL’ART. 21 DEL CODICE Urbani :“’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”….. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. ….omissis
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3) IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA SULL’USO DEL BENE CULTURALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL CODICE Urbani
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4) L’AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL CODICE Urbani: “1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. (comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.(comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.(comma introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Ed ovviamente:
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5) L’AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA per la tutela paesaggistica, preceduta dal parere della Commissione Edilizia Integrata (altra autorevole fonte di diritto “non scritto”!)
QUALCHE VOLTA SI TROVANO ANCHE IMPROBABILI PARERI EX ART. 53 e poi, va detto per onestà, PULLI, Direttore sia dell’edilizia che del controllo paesaggistico nonostante i divieti in tal senso, ha ottenuto l’esonero dal controllo della Soprintendenza se si tratta solo di ombrelloni (ma con il piede centrale non lateralizzato) e si ritirano all’interno tutte le sere!!!!!!!!!!
(Pare che i sostegni lateralizzati siano da considerare lesivi del paesaggio napoletano, sebbene su questo punto neanche on the road si riesca a capire la questione! E pubblicherò uno scritto elaborato con l’ausilio di un ottimo architetto urbanista che vuole conservare l’anonimato!)
Da fonti non scritte raccolte on the road pare che le trovate di Panini (che ha convinto il Consiglio Comunale però!) siano state considerate extra ordinem e da non applicare, solo che, per non riconoscere errori e ORRORI, falsità delle testimonianze e abissali ignoranze, tutto ciò viene occultato all’interno degli addetti ai lavori e circolano lettere e letterine, rigorosamente segretate, mediante le quali gli appartenenti al “cerchio magico” possono ottenere quanto loro occorre, in barba ai principi di legalità, trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa!
IAV