
Politici e avvocati hanno disotterrato l’ascia di guerra contro le migliaia di lettere pervenute ai cittadini di Pianura per chiedere loro somme di denaro in funzione di una sorta di “canone” che spetterebbe al Comune di Napoli a seguito della “occupazione” delle case abusive, differenziando tra coloro che hanno già ritirato il “condono” e coloro per i quali la procedura è a tutt’oggi pendente!
I rilievi mossi sono molti. Le soluzioni proposte ai cittadini, anche.
Ma le Associazioni e i Comitati più attenti, come “QU.VI. per la Qualità della Vita”, si chiedono come mai la protesta non è iniziata contro la delibera di Giunta di Proposta al Consiglio che ha sottoposto a ricognizione 42 immobili decidendo di destinare ad uso pubblico o a dismissione alcuni di essi, individuandone oltre 30 da demolire!
Sulla delibera si è poi pronunciato il Consiglio Comunale e tra gli immobili inseriti in questo elenco ha valutato la pubblica utilità di 14 beni da destinare a diverse finalità, che vanno dalla destinazione istituzionale, alla concessione per lo svolgimento di attività di rilevanza socio-culturale, alla destinazione commerciale o all’utilizzo come spazi pubblici e per risolvere l’emergenza abitativa, mentre Eleonora De Majo, ha perfino ottenuto un emendamento che sostanzialmente esclude dall’elenco degli immobili da dichiarare di pubblica utilità quelli oggetto di contenzioso.
E’ possibile che la sorte dei 26 immobili da abbattere passi così nel silenzio? E’ possibile che nessuno si sia chiesto il motivo di siffatta Delibera Consiliare, nessuno abbia neanche chiesto se si trattava degli ultimi 26 immobili abusivi esistenti, se tutti gli altri erano già stati abbattuti o quali fossero gli immobili esclusi dall’abbattimento e da utilizzare negli anni 2010,2011, 2012, 2013 e 2014 emersi per sentenza o per diniego della concessione in sanatoria?
Vero è che probabilmente i 26 immobili non verranno realmente abbattuti, ma c’è sempre la possibilità che uno di essi, per fatalità, debba finire sotto le ruspe!
Ma l’ascia di guerra è rimasta sotterrata. Viene brandita ora, e giustamente si badi, perché le famigerate lettere riguardano migliaia di famiglie!
Ma quella delibera è il logico presupposto delle successive lettere, è il “precedente”, è l’atto che ha consentito a qualcuno di ideare la manovra finanziaria, è l’atto che esprime la logica di assoluta indifferenza ai diritti, agli interessi e alle legittime aspettative dei cittadini !
E fra i due gruppi di lettere, ambedue espressione di ignoranza ed insipienza, il gruppo più grave, sia da un punto di vista morale che da un punto di vista giuridico, è quello indirizzato a coloro che non sono ancora in possesso della concessione in sanatoria perché il Comune, ancora in “torto” per il silenzio trentennale, senza avere anno per anno restituito l’ICI e l’IMU versata da questi cittadini dichiarando la somma indebita perché corrisposta su immobili di proprietà del Comune, ha nei confronti di costoro una pesante arma di ricatto consistente nel non definire o rigettare la richiesta di concessione in sanatoria e, palesemente e impudentemente, vuole trarre un reddito da “oggetti di reato”!
Ma tutto questo i politici e gli avvocati lo sanno bene e, quindi, mi pare più utile pubblicare uno stralcio della relazione della CORTE DEI CONTI di Napoli di 10 anni fa, per consentire a tutti loro di chiedere conto delle scelte attuali, alla luce dei contenuti e delle indagini di dieci anni fa e degli eventi successivi nel corso del decennio.
Non la sottoscritta ma la SEZIONE GENERALE DI CONTROLLO per la Campania ha affermato, in contraddittorio con il medesimo Servizio che oggi risulta firmatario delle lettere, ” i beni stessi non possono essere presi in consegna dal Servizio Patrimonio per essere destinati ad uso residenziale ovvero ad altra pubblica finalità ove non risultino in regola con la certificazione di agibilità-abitabilità…..” e, quindi, se non potevano essere presi in consegna ( e quindi manutenuti e vigilati), come possono aver prodotto un reddito da uso residenziale?
Più utile dei commenti è pubblicare lo stralcio della Relazione della Corte dei Conti che dimostra senza ombra di dubbio e tema di smentite l’assoluta consapevolezza da parte del Comune di Napoli della distanza tra gli atti e le azioni amministrative che si dovrebbero fare e la delibera consiliare di abbattimento con conseguenti lettere di esazione crediti che invece sono stati posti in campo dall’Amministrazione Comunale.
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
INDAGINE SUPPLETIVA SULLA GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI
Relazione
(ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)
CAPITOLO II
GESTIONE DELL’ ABUSIVISMO EDILIZIO
Premessa
La Sezione aveva individuato ulteriori profili di criticità nella gestione degli immobili acquisiti al patrimonio per effetto di provvedimenti di confisca di opere eseguite in assenza di concessione edilizia ovvero in totale difformità da essa.
In particolare, venivano evidenziati, da un lato, la mancata adozione delle necessarie misure volte ad utilizzare gli immobili suddetti per fini istituzionali, dall’altro, la mancata predisposizione di un piano per determinarne la destinazione d’uso, con ciò privando l’Ente di una ulteriore potenzialità economica consistente nella possibilità di concedere i beni stessi in locazione oppure adibirli ad uso ufficio per il Comune di Napoli, con conseguente riduzione degli oneri derivanti da locazioni passive.
Si affermava, inoltre, l’assenza di una attività sistematica e continuativa di demolizioni degli abusi edilizi, di cui, è noto, la Campania registra un alto tasso di incidenza.
Alle censure di “scarsa attenzione della risorsa patrimonio”, il Comune di Napoli ha eccepito l’esistenza di complessi risvolti normativi e finanziari e di incombenti che condizionano negativamente l’utilizzo dei cespiti in argomento.
Nel merito, occorre preliminarmente ribadire, secondo quanto emerge anche dal Piano esecutivo di gestione per l’anno 2002, che il Comune utilizza un gran numero di strutture prese in affitto da terzi e nel contempo risulta proprietario di molti immobili inutilizzati che potrebbero, con spese relativamente ridotte, essere valorizzati come sedi per gli uffici comunali o per le scuole.
Nell’ambito di detta consistenza patrimoniale ancora priva di precisa destinazione d’uso (oltre un terzo del totale degli immobili comunali), figurano: suoli destinati
all’edificazione di opere pubbliche, campi di accoglienza, edifici in corso di recupero, beni non locati a terzi in quanto privi dei requisiti di abitabilità e, per l’appunto, le acquisizioni ex lege (ai sensi delle leggi n. 10/1977 e n. 47/1985).
In particolare, quanto agli immobili acquisiti di diritto al patrimonio comunale in seguito alla confisca dei beni perché costituenti abusi edilizi, occorre distinguere tra immobili che vanno demoliti e quelli che devono essere acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale indisponibile ex art. 15, comma 3, della legge n. 10/1977.
§ 2.1 – La demolizione delle opere abusive
In ordine alla prima categoria di manufatti abusivi, è ulteriormente da chiarire che la loro demolizione dipende dal fatto che gli stessi risultino privi di ogni utilità concreta per l’interesse pubblico (casi di confisca in corso d’opera) ovvero realizzati in totale difformità con le esigenze di tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza nonché della salvaguardia del patrimonio storico e naturalistico della città di Napoli o, ancora, impeditivi della realizzazione di progetti di opere pubbliche.
Per essi, quindi, non resta che procedere ad onerosi interventi di demolizione, salvo attivare tutte le procedure finalizzate al recupero delle spese, a tal fine sostenute, nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi.
Per tali ragioni, l’Amministrazione comunale ritiene che, al di fuori dei casi (da ritenersi del tutto eccezionali) in cui l’Amministrazione, a seguito dell’approvazione di specifiche deliberazioni consiliari, dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del cespite confiscato e, al contempo, stabilisca un programma di interventi di risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, l’abusivismo edilizio viene, generalmente, represso mediante un piano organico e coordinato di demolizioni delle opere eseguite secondo un ordine di priorità che privilegia la gravità degli interventi abusivi.18
Detto piano di demolizioni, per il quale il Comune ha stanziato una prima somma complessiva di 3 miliardi di lire (1,55 milioni di euro), non sembra, tuttavia, procedere
18 Sul punto, le deliberazioni della Giunta della Regione Campania nn. 2001/2000, 3437/2001 e 2987/2003 definiscono i criteri di priorità da seguire nell’esecuzione delle demolizioni seguendo il seguente ordine decrescente di gravità degli interventi abusivi realizzati: 1) interventi iniziati senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità e/o destinate a opere e spazi pubblici; 2) interventi eseguiti su suolo demaniale o patrimoniale dello Stato o di Enti pubblici; 3) opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali; 4) opere realizzate nell’ambito di piani di lottizzazione abusiva; 5) opere prive di titolo concessorio perché annullato ovvero eseguite in parziale difformità dalla concessione rilasciata; 6) opere di ristrutturazione edilizia.
In deroga al predetto ordine di priorità (all’interno del quale prevale il criterio cronologico, con riferimento alla data di emanazione del provvedimento in contestazione, salva l’esistenza di opere sotto sequestro, ovvero incidenti su immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 ovvero per le quali risulti o proseguita l’attività abusiva oppure ordinata la demolizione per effetto di sentenza penale di condanna), avrà precedenza assoluta l’esecuzione dei lavori di demolizione relativi ad abusi che appaiano fortemente lesivi delle esigenze di tutela dell’ambiente, della salute e/o della sicurezza nonché della salvaguardia del patrimonio storico e naturalistico della città ovvero impeditivi della realizzazione di progetti di opere pubbliche.
con sufficiente speditezza, considerato che, a distanza di oltre due anni dalla sua adozione, ha raggiunto solo il 23% del livello complessivo di attuazione programmato (corrispondente alla demolizione di circa sessanta manufatti abusivi)19.
A contrastare l’efficacia e la speditezza dell’azione repressiva dell’Amministrazione comunale sarebbero, principalmente, le reiterate istanze di accertamento di conformità urbanistica ed edilizia, prodotte ai sensi degli art. 36 e 37 del T.U. dell’Edilizia approvato con DPR n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni, volte (più che ad ottenere il relativo permesso in sanatoria) a paralizzare l’esecuzione d’ufficio dei lavori di demolizione (relativi ad ordinanze di abbattimento già emesse) e ad instaurare, con evidenti intenti dilatori, il connesso contenzioso giudiziario.
§ 2.2 – Gli immobili confiscati
Nel caso, invece, di immobili costruiti abusivamente ed acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale indisponibile ex art. 15, comma 3, della legge n. 10/1977 (vale a dire, nei casi in cui l’opera eseguita non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali e sia suscettibile, comunque, di essere utilizzata per fini pubblici), i beni stessi non possono essere presi in consegna dal Servizio Patrimonio per essere destinati ad uso residenziale ovvero ad altra pubblica finalità ove non risultino in regola con la certificazione di agibilità-abitabilità da rilasciarsi dal competente Dipartimento Assetto del Territorio.
Affinché detto Dipartimento adotti il suddetto certificato occorre, però, una completa documentazione tecnica (certificati di collaudo statico, di conformità degli impianti e delle opere realizzate alla normativa vigente, ovvero opere di consolidamento statico etc.) che, nella maggior parte dei casi, manca. Solo in due casi il Comune è riuscito a completare la documentazione necessaria (uno dei quali, grazie all’attuazione di lavori di ristrutturazione effettuati nel 1982 a carico del Comune); negli altri casi, detta documentazione non è mai stata prodotta “a causa della onerosità e complessità degli interventi a farsi”.
Sul punto, è da evidenziare, però, che, da una verifica condotta dagli uffici della Ragioneria generale del Comune di Napoli in ordine agli stanziamenti effettuati nel Piano esecutivo di gestione per gli anni 2003-2005, non si rilevano capitoli specifici di spesa destinati ad interventi diretti alla integrazione della documentazione di cui è cenno, né risultano essere state emanate precise determinazioni dirigenziali in proposito.
19 Da quanto emerge dalla Relazione previsionale e programmatica per gli anni 2003/2005, il Piano per le demolizioni delle opere abusive è stato rifinanziato nel 2002 per ulteriori 1,5 Meuro. Alla data del marzo 2003 risultavano, comunque, liquidati importi corrispondenti alla metà delle somme sino ad allora impegnate con le risorse risultanti dal primo finanziamento.
Quanto agli interventi manutentivi delle opere edilizie abusive, è da precisare che, mentre gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria non richiedono alcuna forma di autorizzazione, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di immobili abusivi è prevista, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Edilizio, specifica delibera consiliare di autorizzazione relativamente all’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del cespite e agli interventi edilizi ritenuti, di volta in volta, necessari allo scopo.
Non risultano, tuttavia, disposti dal Comune, al di fuori del caso prima accennato, specifici interventi di ristrutturazione edilizia su alcuno dei numerosi immobili acquisiti definitivamente al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 15 della legge n. 10/1977.
A tal fine, si rappresenta, nelle sottoindicate tabelle, l’attuale composizione degli immobili abusivi acquisiti e inventariati al patrimonio indisponibile del Comune partenopeo a seguito di confisca, distinti secondo la relativa disciplina di acquisizione e per tipologia di beni (Tabb.7 e 8).
TAB.7
| TIPOLOGIA |
Ex art. 15 L. 10/1977 |
Ex L. 47/1985 |
TOTALE |
| Alloggi |
3.680
|
61
|
3.741
|
| Attrezzature complesse |
7
|
–
|
7
|
| Locali |
1.711
|
31
|
1.742
|
| Scuole |
2
|
–
|
2
|
| TOTALE |
5.400
|
92
|
5.492
|
Fonte: dati del Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Napoli
TAB.8
-
| TIPOLOGIA DI CESPITE |
TOTALE
|
| Abitazione |
3.727
|
| Box ad uso esclusivo |
680
|
| Cantina ad uso esclusivo |
114
|
| Casotto |
2
|
| Chiesa-convento-ufficio religioso |
1
|
| Circolo associativo-centro culturale |
3
|
| Deposito-magazzino |
423
|
| Esercizio commerciale-centro ricreativo |
331
|
| Impianto sportivo |
3
|
| Locale |
165
|
| Pensione |
1
|
| Scuola |
2
|
| Terranno |
13
|
| Ufficio-studio privato |
26
|
| Ufficio pubblico |
1
|
| Totale generale |
5.492
|
Fonte: dati del Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Napoli
Fonte: dati del Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Napoli
Fonte: dati del Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Napoli
Fonte: dati del Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Napoli
Ciò significa, a conferma di quanto supposto dalla Sezione, che circa il 30% dell’intero patrimonio comunale privo ancora di specifica destinazione rimane praticamente inutilizzato né è previsto un piano per il suo utilizzo, nonostante sia stato accertato che esistono tutti i presupposti essenziali, individuati dalla legge n. 10/1977 per l’applicazione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, perché gli immobili vengano adibiti a finalità pubbliche.
In particolare, tali presupposti, individuati all’art. 31 dell’attuale T.U. in materia edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono i seguenti:
–l’inottemperanza all’ordine di demolizione impartito al proprietario nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione;
–l’assenza di contrasto dell’opera abusiva con rilevanti interessi urbanistici o ambientali;
–l’esistenza di prevalenti interessi pubblici all’utilizzo del manufatto. Ma vi è un ulteriore aspetto che merita di essere approfondito.
E’ noto, infatti, che il mancato accertamento dell’esistenza dei predetti presupposti condiziona non solo l’acquisizione definitiva dell’opera abusiva al patrimonio indisponibile del Comune (salvo, beninteso, il caso di terreni soggetti a vincolo di inedificabilità, nella cui ipotesi l’opera deve essere, comunque, abbattuta) ma anche la sua eventuale demolizione prevista nel Piano di abbattimento dei manufatti abusivi realizzati su aree vincolate o su suolo pubblico.
Sul punto, il Servizio Antiabusivismo Edilizio conferma di aver effettuato demolizioni di opere abusive realizzate in aree vincolate e su suolo pubblico, “ma non ancora quelle riguardanti gli abusi sanzionati ai sensi dell’art. 31 del T.U. dell’Edilizia, le cui procedure, in ogni caso, non risultano completate con l’approvazione delle relative delibere consiliari (da predisporsi a cura del Servizio Patrimonio) in ordine all’esistenza o meno di interessi pubblici alla conservazione di ciascun bene”.
I procedimenti cui allude il Servizio comunale richiamato sono, evidentemente, quelli relativi alle 92 confische eseguite nel corso degli anni 1987/1991 ai sensi della legge n. 47/1985, i cui immobili sono stati acquisiti al termine di 27 procedimenti. Di questi, 19 procedimenti risultano attualmente sospesi ai sensi dell’art. 38 della citata legge n. 47/1985, generalmente, a seguito di istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994; nei rimanenti casi risultano essere state rilasciate due concessioni edilizie in sanatoria ed una cancellazione della formalità di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale, oltre all’attuazione di un intervento di demolizione.
Più in generale, l’Amministrazione rileva come molteplici provvedimenti di acquisizione di immobili abusivi risultino sospesi o revocati a seguito della presentazione di istanze di condono edilizio ai sensi dell’art. 39, comma 19, legge n. 724/1994 e, più di recente, della legge n. 326/2003 sulla regolarizzazione degli illeciti edilizi, in virtù delle quali il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di acquisizione del cespite al patrimonio comunale disposta in attuazione dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (come sostituito dall’art. 31 del citato T.U. n. 380/2001).
Al riguardo, il Consiglio comunale, prendendo atto della formale eccezione espressa dall’organo di revisione in sede di esame dello schema di bilancio per l’esercizio 2000, riscontrava la pendenza di circa 70.000 pratiche di condono edilizio, a fronte della capacità dell’Ufficio tecnico preposto alla relativa istruttoria di definire, mensilmente, non più di 1.000 procedimenti.21
E’ evidente che un arretrato di tali proporzioni oltre a determinare la sospensione di un corrispondente numero di ordinanze di acquisizione al patrimonio immobiliare o di demolizione, condiziona negativamente sia il riassetto urbanistico del territorio sia il gettito derivante da oneri concessori-sanatori destinato a finanziare numerosi interventi di manutenzione straordinaria.
Ed invero, a fronte di previsioni ottimistiche di bilancio per entrate da concessioni in sanatoria (dell’ordine di circa 7,7 milioni di euro annui per gli esercizi 2001/2002),22 l’importo effettivamente accertato corrisponde, mediamente, solo ad un terzo circa degli stanziamenti in entrata, ciò a seguito delle difficoltà nella formazione di (circa 40) gruppi di lavoro qualificati in grado di istruire, con piena assunzione di responsabilità, le pratiche affidate e di condurle alla naturale conclusione del procedimento (concessione o diniego). Non è stato possibile approfondire ulteriori profili relativi all’abusivismo edilizio né ricercare le cause delle inefficienze riscontrate ovvero i motivi che hanno prodotto l’attuale situazione gestionale, in quanto l’Amministrazione comunale non ha fornito le informazioni richieste.
Invero, con le note istruttorie del 14 dicembre 2004 e del 14 settembre 2005, si era chiesto all’Amministrazione di fornire elementi in ordine alla documentazione tecnica mancante per procedere alle immissioni nel possesso degli immobili confiscati, alle autorizzazioni comunali rilasciate per le necessarie manutenzioni straordinarie delle opere abusive, ai motivi del ritardo nel provvedere agli adempimenti necessari, ai tempi tecnici occorrenti, mediamente, per ottenere le diverse documentazioni tecniche mancanti, ai mezzi di supporto ed alle soluzioni adottate.
Si era chiesto, altresì, di precisare il numero delle pratiche di condono edilizio giacenti e quello relativo alle concessioni in sanatoria rilasciate, nonché la relativa capacità di smaltimento come pure il gettito annuo da esse derivante.
Su tutti questi aspetti gestionali l’Amministrazione (ad oltre 18 mesi dall’invio della prima richiesta istruttoria) non ha fornito riscontro, adducendo la complessità della materia (insita nell’elevato numero degli immobili interessati) e facendo riserva di comunicare tempestivamente le informazioni relative alle questioni rimaste prive di adeguata risposta.
Anche tale aspetto costituisce sintomo delle evidenti lacune gestionali emerse nel corso dell’istruttoria e del grado di inefficienza che caratterizza la gestione comunale degli immobili abusivi. Lacune riconducibili, da un lato, al sottodimensionamento degli Uffici tecnici comunali (del Dipartimento Assetto del Territorio e del Progetto Condono Edilizio), non adeguatamente supportati da interventi organici di implementazione del servizio, dall’altro, alla mancanza di un piano di manutenzione straordinaria delle opere edilizie abusive da utilizzare per finalità pubbliche.
Ciò si traduce, evidentemente, in un ridotto grado di smaltimento delle pratiche arretrate di condono edilizio, nella conseguente improcedibilità dei lavori di demolizione delle opere abusive, nella impossibilità di definire progetti di ristrutturazione degli immobili confiscati e, più in generale, nella complessiva antieconomicità della gestione dei servizi comunali e dei rapporti locativi in genere.
Note:
In ordine ai 5.400 immobili abusivi ex art. 15, legge n. 10/1977, è bene sottolineare che il Servizio Antiabusivismo Edilizio ne ha escluso, con nota n.735 del 16 marzo 2006, la possibilità di demolizione “poiché oggetto di provvedimenti che hanno già sancito l’utilizzabilità dei medesimi per fini pubblici e la relativa compatibilità con gli interessi urbanistici ed ambientali delle aree su cui insistono”
20 Qualora, successivamente alla demolizione del manufatto abusivo, l’opera sia divenuta sanabile ai sensi dell’art. 39, comma 19, legge n. 724/1994, si fa luogo alla cancellazione delle trascrizioni effettuate nei registri immobiliari piuttosto che alla retrocessione delle aree di sedime acquisite al patrimonio comunale.
21 Ai fini dello smaltimento delle pratiche di condono edilizio arretrate, il Comune di Napoli ha successivamente adottato, in data 10 luglio 2002, apposita delibera (n.237) concernente “Semplificazione delle procedure e autocertificazione della documentazione relativa alle istanze di condono edilizio”, cui è stata data attuazione con Disposizione del Direttore Generale n.38/2002.
22 Per il 2003, le previsioni di entrata per concessioni in sanatoria sono ascese ad euro 13.582.284,00, in vista della possibilità, per i soggetti interessati, di chiudere il procedimento con l’autocertificazione.
La lettura dell’autorevole RELAZIONE, che ovviamente costituisce la griglia di indirizzo per il servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Napoli può bastare.
Alla luce della Relazione della Corte dei Conti e delle migliaia di lettere, suona più comprensibile quanto letto su Il Mattino del 1 dicembre: “Molto soddisfatto l’assessore Piscopo: «Non era facile fare passare questa delibera e non era facile nemmeno inquadrarla subito, abbiamo fatto un grande lavoro politico e un grande lavoro tecnico». lu.ro.”
Così per una volta non potrà sostenere che tutta questa complessa “ideazione” si deve agli Uffici responsabili e ad Allocca, ovviamente mero esecutore come Napoli Servizi di ordini provenienti dalla dirigenza del Comune di Napoli!
IAV
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