
Egregio Architetto Luciano Garella
Quando Lei è arrivato a Napoli Le ho chiesto subito un incontro e ho avuto una grande impressione di serietà, autorevolezza e consapevolezza del ruolo.
Lei ha parlato di una tutela seria, del decoro della Città e di vigilanza attenta e consapevole del territorio. Lei ha apprezzato quanto Le ho illustrato sulla mancata tutela dei beni culturali a Napoli per mancata applicazione consapevole dell’art.106 , errori ed eccessi nell’applicazione degli art. 20 e 21 etc etc.
Nei mesi successivi si è andata profilando qualche delusione, ma, trattandosi di fatti episodici e non strutturali, ho voluto sperare che Lei avesse deciso di “soprassedere” in funzione di una maggiore attenzione alle eccellenze culturali del territorio!
Poi le delusioni sono diventate ogni giorno più grandi: si sono succeduti pareri e interviste assolutamente privi di ogni collegamento con quella che dovrebbe essere la sua funzione in Città, di tutore, in nome e per conto dello Stato, dei beni culturali e paesaggistici sul territorio!
E fin qui siamo all’assenza di tutela che, purtroppo, si è potuta registrare anche in molti suoi predecessori.
Ora però Lei sta andando oltre “l’assenza” …… per assumere il ruolo di tutore delle azioni del Comune di Napoli! Al ginnasio non credevo al Manzoni sul fatto che ‘Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare’ , ma, dopo mi sono ricreduta e prendo atto (forse rettificando un po’ : ‘Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo VUOLE dare’!)
Prendo atto anche del fatto che Lei è architetto e, quindi, non ha approfondito gli aspetti giuridici della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio e non ha seguito le complesse disamine giuridico amministrative sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali in materia, augurandomi però che sia almeno consapevole del fatto che la tutela dei beni culturali risulta di competenza dello Stato e la loro identificazione del Suo Ministero e non degli Assessori Piscopo , Panini e Calabrese!
E allora se la galleria Umberto ha assunto colorazioni esterne diverse, considerando che la circostanza non è certo fra le più significative rispetto a quanto è tragicamente accaduto, Lei può anche dichiarare che la questione non ha grande rilievo.
Ma se Le è giustamente scappato che la responsabilità era del Comune……. che, destinatario di richieste di intervento su Monumento da parte di privati o anche di comunicazioni, trattandosi di bene culturale in Centro Storico, deve e doveva interpellare immediatamente la Soprintendenza ………………….. , che significa la dichiarazione “non mi riferisco al Comune” nell’intervento in “Galleria Umberto La resa di Garella in la Repubblica 25.5.2017”, per rettificare la spontanea dichiarazione di due giorni prima?
E cosa significa l’intervento sulla pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele? Che Lei non condivide l’opinione del suo predecessore, ma non può modificare l’atto amministrativo perché non sono passati 5 anni?
Se intende rispettare il suo ruolo dovrebbe rifiutarsi di partecipare a tavoli tecnici in cui si dichiara che, noncuranti dell’Arch. Cozzolino, gli Uffici del Comune hanno messo a punto un progetto che prevede l’asfalto!
Egregio professore il Comune è composto di persone i cui stipendi sono erogati con soldi pubblici e che non avrebbero potuto elaborare progetti esecutivi, con oneri a carico della collettività, in difformità rispetto alle prescrizioni della Soprintendenza.
Né può dirsi che si tratta di questione di indirizzo politico, in quanto attenersi alle prescrizioni della Soprintendenza è un obbligo di legge.
Egregio Soprintendente Lei, nell’esercizio delle sue funzioni, quando l’Assessore Calabrese ha dichiarato e ribadisce che il progetto del Comune prevede l’asfalto e che, quindi, i tempi occorrenti per la realizzazione del progetto saranno tutti addebitabili allo Stato, è venuto a conoscenza di un reato ed ha il dovere di trasmettere alla Procura della Repubblica la notitia criminis, non di rilasciare interviste di “apertura” in cui quasi prevede che si possano fornire ulteriori elementi a supporto o lasciar trascorrere il periodo di validità del parere!
Egregio Soprintendente la scrivente dal 2010 al 2015 è stata imputata per concorso in “abuso edilizio in zona vincolata” per aver firmato il rinnovo della concessione di suolo pubblico per il Bar Riviera nell’anno 2008 a seguito di istanza presentata il 14 dicembre 2007 dalla coimputata Simona Annunziata, sul marciapiede antistante il Bar stesso reiterando un permesso già posseduto dal predetto pubblico esercizio fin dagli anni novanta per una sorta di grillage di legno ormai quasi marcito, che Lei forse non conosce, ma i Napoletani vedevano da 20 anni!
Dagli atti di causa si evince che l’agente scelto Russo Salvatore della Polizia Municipale, chiamato da soggetti terzi per constatare la commissione del reato di abuso edilizio dichiara che nulla sa intorno alla questione dei vincoli ed ammette che durante il blitz fu l’architetto Bovier a dichiarare che “dall’esame delle carte presso la Soprintendenza non vi era nessun parere”.
L’agente scelto, successivamente interpellato sui tipi di vincolo dal P.M, testualmente riferisce : “Da quella che è la mia esperienza (? Vincolo sull’esperienza della Polizia Municipale), quantomeno poi riferirà meglio l’architetto della Soprintendenza, è vincolata sia per il titolo terzo parte prima, perché vi è proprio un decreto ministeriale specifico sulla Riviera di Chiaia, poi ho acquisito in seguito, anche comunque per l’articolo 10, comma quarto, lettera g, cioè una strada….., sono le strade di importanza superiore della città e che, quindi, hanno bisogno;e, comunque, anche per l’articolo 126 sempre del decreto legislativo 42/04, comunque non vi è stato neanche il passaggio preliminare presso la Soprintendenza per chiedere se la zona è vincolata, quindi…..
Lo stesso dichiara sussistere il vincolo ai sensi del titolo terzo parte prima (disposizioni transitorie), poi ai sensi dell’articolo 10 comma 4 lettera g, a suo parere riferito alle strade di importanza “superiore “ della citta” e infine ai sensi dell’art. 126 del decreto legislativo 42/04 concernente i documenti dell’archivio storico!
Poi afferma che era obbligatorio fare un passaggio preliminare per chiedere se la zona era vincolata!
E’ di tutta evidenza che nessuna norma prevede che si debba chiedere alla Soprintendenza se una zona è vincolata ( nel Piano del Comune c’è la carta dei vincoli!) per rinnovare una concessione di suolo pubblico posseduta dal secolo precedente, che il titolo terzo parte prima non rileva, che l’articolo 126 è relativo ai documenti dell’archivio storico, che l’articolo 10 non si riferisce alle strade di importanza “superiore” e che nessuna “autorizzazione” era prevista: dal che è dato ricavare che l’agente scelto agiva sotto “dettatura” e che sul vincolo culturale è stato “informato” dopo il blitz.
Ed infatti la Bovier al suo esordio, dopo aver dichiarato la sua perfetta conoscenza della materia, dichiara la zona sottoposta a vincolo paesaggistico e, quindi, come doveroso l’iter dell’articolo 146, consistente a suo dire in: trasmissione del plico al Comune, trasmissione del plico dal Comune alla Soprintendenza, potere della Soprintendenza di autorizzare o meno il decreto del Comune di Napoli.
In seguitola Bovier si lancia in una dissertazione tecnica sui vincoli paesaggistici e culturali che potrebbe, a prima lettura, sembrare delirante.
Non essendo verosimile che la Bovier non sia a conoscenza che l’iter descritto, con riferimento peraltro alle opere edilizie, sia entrato in vigore nel 2010, si ritiene la sua deposizione assolutamente falsa e tendente a far pensare che, nella pratica, mancasse una autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza preliminare ad un decreto del Comune.
La tesi viene riconfermata a pag. 24 , dove si parla di autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 146 , a pag. 25 dove si parla di grafici, relazione, grafici dello stato dei luoghi e stati di progetto, e a pag 29 dove, invece, si parla di un parere che la Soprintendenza deve esprimere in caso di zona vincolata sul piano paesaggistico anche su tavoli, sedie ed ombrelloni perché le sedie e gli ombrelloni incidono sul paesaggio (pag. 30): qui si è spostata al 2011, al decreto sulla semplificazione interpretato dai tecnici dell’Assessore Mario Raffa, ma parla di un parere non previsto neanche nel 2010-2011.
Nulla riferisce intorno all’art. 106 del Codice Urbani che, invece, se il marciapiede antistante il Bar Riviera fosse un bene culturale, come da tesi della Bovier, essendo la norma entrata in vigore nel 2006, avrebbe dovuto trovare applicazione nel 2008!
Nessun riferimento alla normativa applicabile ad una nuova opera edilizia da autorizzare nel 2007-2008 su suolo pubblico che, eventualmente, sarebbe stata:
ex art. 158 : “L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione da’ immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
- La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.
E, in caso di vincolo culturale ex lege ai sensi dell’art. 10 comma 4, lettera g, la richiesta doveva essere non di parere ma di “autorizzazione”:
“la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.”
(comma introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
E si badi che, effettivamente, se si aderisse alla tesi di tutte le strade di Napoli sono beni culturali ex lege, anche per tavolini e sedie si dovrebbe chiedere l’autorizzazione, ma la Soprintendenza dovrebbe esprimersi non sull’oggetto istallato bensì sulla conservazione, fruizione pubblica e compatibilità alla destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del monumento “ marciapiede antistante il Bar Riviera”.
Dall’aprile 2006 , dopo l’entrata in vigore del d lgs n 156 se la Soprintendenza avesse visto iniziare le opere di realizzazione del gazebo su o in prossimità di un bene culturale avrebbe potuto anche ordinare la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28 del codice Urbani :
Art. 28. Misure cautelari e preventive
- Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
- Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
- L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione
Ma di ciò evidentemente la Bovier non tiene conto, per il semplice motivo che nessun intervento lesivo degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 è stato realizzato nell’anno 2008 oppure per il motivo che la Bovier non ritiene suo compito tutelare i beni culturali attivando l’art. 28, ma preferisce discutere di doppi pareri , quadrupli pareri etc in uno stato apparentemente confusionale.
La mala fede si rileva specificamente quando la Bovier dichiara che gli atti vanno trasmessi per l’ambientale dal “servizio Edilizia Privata, per gli articoli 21 e 22 dalla Polizia Amministrativa.
Orbene anche ammettendo che per errore la Bovier stia riferendo al 2008 un iter del 2010, la stessa non può non sapere che i Comuni devono “garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia (articolo 146 comma 6), per cui, circa “l’ambientale” non può essere il Servizio edilizia privata a trasmettere gli atti e che la Polizia Amministrativa non ha alcuna competenza sull’art. 22 che riguarda gli interventi edilizi, né sull’articolo 21 che riguarda: “ a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13.”
Tutta la testimonianza resa era indiscutibilmente falsa, essendo molto probabile che il tecnico del Comune e il maresciallo Russo non conoscessero la normativa di tutela dei beni culturali e paesaggistici e non fossero al corrente delle date di entrata in vigore delle varie norme succedutesi nel tempo, ma essendo inverosimile che la Bovier potesse ignorare completamente quelli che avrebbero dovuto essere i suoi compiti istituzionali fino al 31 dicembre 2009 sia con riferimento all’art. 158 e 159 del Codice Urbani (dal 2004 al 1. 1. 2010), sia con riferimento all’art.10 (dal 2004 a tutt’oggi) che, infine, con riferimento all’art 106 (dal 2006 a tutt’oggi).
E, allo stesso modo, sarebbe inverosimile pari ignoranza nell’Avvocatura Municipale.
Ora è evidente che, se avessi potuto permettermi economicamente la difesa, avrei dovuto evidenziare come e con quali mezzi, sia stato possibile rendere per cinque anni un dirigente dell’Urbanistica, imputato di concorso in abuso edilizio aggravato, ma se con il “lavoro” di un istante (firma del rinnovo dell’occupazione suolo per il gazebo del Bar Riviera) io ho perpetrato tutti questi reati, mi aspetterei che Garella, magari coadiuvato dalla Bovier, si rechi alla Procura della Repubblica per inoltrare le debite denunce:
- Su tutte le occupazioni suolo in corso in città cui mancano le debite autorizzazioni e i debiti versamenti di denaro su capitolo a spesa vincolata come previsto dal codice Urbani.
- Sulla progettazione del rifacimento del corso Vittorio Emanuele difforme dall’autorizzazione della Soprintendenza (che non è un parere valevole 5 anni se si applica l’art. 10 comma 4, lettera g, sul corso Vittorio Emanuele)
- Su TUTTE le adozioni di aiuole, finte aiuole, fioriere, strade, piazzale Tecchio concesse a centinaia e centinaia dal Comune di Napoli attraverso persone fisiche non meglio precisate.
Egregio Soprintendente se non posso avere i risarcimenti dei danni dall’Avvocatura Municipale e dalla Bovier, posso però dirLe che Lei deve intervenire sulla stradina adottata non si sa da chi e come a fianco dell’Hotel Romeo!
Lei non può scegliere una strada si e una no, una azione si e una no, perché. nel suo ruolo, ha l’obbligo di denuncia.
Egregio Soprintendente è vero che i piccoli artigiani, i proprietari delle bancarelle, molti dei gestori dei bar e dei ristoranti, gli immigrati e gli italiani che, con sommo orrore dei “colti” della città vivono “itinerando” e utilizzando come base per le loro mercanzie, un telo di stoffa (spesso perché il trasporto del tutto –mercanzie e strutture- è avvenuto su mezzi affollati dell’ANM provenienti dalle periferie!), gli immigrati che avevano organizzato a via Bologna il mercatino interetnico, i giostrai di mestiere (non quelli adottanti le strade o vertici delle pubbliche società), gli artisti, non hanno i mezzi economici per difendersi, ma una cosa è certa, o TUTTE le strade di Napoli sono Monumenti SEMPRE e, quindi, si applica la medesima disciplina che vale sulla facciata della Galleria Umberto, o sono normali strade per tutti.
Nella prima ipotesi cui contro tutti i deboli di Napoli Lei aderisce insieme a Panini (e, a mio modesto avviso, contra legem), gli avvenimenti relativi al corso Vittorio Emanuele vanno denunciati nelle sedi opportune e l’autorizzazione dell’Arch. Giorgio Cozzolino non scade e, non essendo stata impugnata nei termini dall’avvocato Ferrari, come è avvenuto per piazza Plebiscito con esiti di soccombenza nei due possibili gradi di giudizio, sembra operativa a tutti gli effetti, salvo l’ipotesi che Napoli diventi Repubblica Autonoma, come sembra da tutte le norme made in Naples che vengono ormai costantemente applicate su tutto nel nostro Comune.
Ma Lei Garella rappresenta lo Stato ed ha una funzione: non può lasciare la galleria Umberto così, non può abbandonare le Torri Aragonesi e deve decidere se le strade sono strade o sono monumenti e, in quest’ultimo caso, deve andare a verificare cosa è accaduto nel vicoletto laterale dell’Hotel Romeo immediatamente: altrimenti i reati sono commessi dalla Soprintendenza che, se fosse stata occupata a lavorare sugli infiniti beni culturali napoletani, in primis sulla facciata della galleria Umberto I e sulle Torri Aragonesi da mesi e mesi rivestita a lutto forse simbolicamente evidenziando, all’accesso alla città la morte dei beni culturali napoletani, avrebbe evitato di ostinarsi inutilmente sugli ombrelloni a sostegno centrale e gli arredi “leggeri”!
E avrebbe anche evitato di approvare, SOLO per il signor Ferrari Luca di piazza San Domenico Maggiore, mentre gli altri dovevano verticalizzare gli ombrelloni e portarli dentro ogni sera (!), una “ struttura prefabbricata e smontabile in ogni momento, impiantata in verticale su n. 10 pali da cm 9X9 e di altezza ml 2.50, appoggiati al piano di posa su piastre di sostegno, la sezione verticale è sostenuta da una doppia trave di cm 6X15 bullonata ai lati della parte finale superiore dei pilastrini in numero di tre coppi disposte sull’asse longitudinale della pianta e su cui appoggiano n 12 arcarecci trasversali di sostegno di dimensioni in sezione di cm 4,5 X 11,7. Al di sopra della struttura descritta è posizionato il telo scorrevole di copertura in PVC telato e rinforzato, opportunamente ancorato alla struttura stessa.” (autorizzazione n. 21877 del 4 dicembre 2015) il signor FERRARI LUCA però, per realizzare questa struttura si doveva avvalere “di ditte specializzate nel settore del restauro monumentale con idonea corrispondente certificazione ed adeguato curriculum”!
Ora , non essendo architetto, io non so cosa siano gli arcarecci trasversali e i coppi disposti sull’asse longitudinale e non so se le ditte specializzate nel restauro debbano montare i teli in PVC, ma, ad occhio, non mi sembra che questa struttura sia smontabile ogni sera, trasportabile all’interno e meno lesiva dei beni culturali e del paesaggio degli ombrelloni con sostegno laterale che andrebbero di moda oggi se non fossero vietati dalla Soprintendenza di Napoli ( così sostiene Panini!)
E non so se Lei, arch. Luciano Garella, ha autorizzato questo progetto di Luca Ferrari, ma so per certo che ne è venuto a conoscenza attraverso nota del Comune del 29 gennaio 2016: l’ha dimenticato il giorno della stipula dell’Intesa per “arredi leggeri” fino al dicembre 2017 con Panini? Avete stabilito quanto devono pesare gli arredi “leggeri” o si ricomincia con le interpretazioni soggettive e personali sulla “leggerezza”? e sarà di competenza della Soprintendenza (non più abilitata dalla legge ad intervenire) o di Panini, valutare il “peso”?
Da giurista mi sembra che siamo all’insostenibile “leggerezza” del diritto e della logica, oltre che della Costituzione Italiana.
Per il resto il giudizio dovrebbe competere ad altri che hanno ritenuto di NON ARCHIVIARE le denunce relative alla struttura lignea quasi fatiscente del bar Riviera!
Ida Alessio Vernì