
Nella lingua italiana àmbito significa, secondo Treccani: àmbito s. m. [dal lat.ambĭtus-us, propr. «l’andare attorno», der. Di ambire: v. ambire. –1. Giro, circùito, spazio, circolare o no, compreso entro dati limiti, nel quale uno si muove o compie determinate funzioni: nell’a. delle mura cittadine; dentro l’a. delle pareti domestiche. Più com. fig.:nell’a.della propria famiglia;la sua fama non uscì mai dall’a.ristretto dei suoi amici e discepoli;nell’a.delle sue funzioni, la responsabilità delle decisioni è sua; dottissimo nell’a.della sua materia.2. In musica, distanza esistente fra il suono più grave e quello più acuto di una melodia; anche, l’estensione delle varie voci e dei varî strumenti.3. letter. Procacciamento delle cariche elettive; broglio elettorale.
Secondo l’Alessio-Battisti dall’etimologia latina indica un “andare in giro”, “brigare” e da nipote di quel Giovanni Alessio che è appunto autore del “Dizionario etimologico italiano in cinque volumi pubblicato tra il 1950 e il 1957” mi sembra che questa indicazione sia quella più attinente al Comune di Napoli rispetto ai tavolini e alle sedie davanti ai bar e ai ristoranti!
Nella legislazione urbanistica non si rinviene un concetto di ambito giuridicamente definito.
Nella variante del Piano Regolatore del Comune di Napoli all’art. 2 delle Norme di attuazione viene precisato che “La parte III raggruppa le ulteriori norme che riguardano gli ambiti del territorio comunale, come individuati nella tavola 8.” precisandosi nei successivi articoli che sono parti del territorio sottoposte a piani esecutivi e per le quali è prevista la modificazione del tessuto urbano mediante interventi di ristrutturazione urbanistica.
E, quindi, nel Comune di Napoli gli ambiti sarebbero 46 e sono puntualmente disciplinati nella Variante Generale.
Meno chiaro è che cosa siano gli “ambiti” negli atti elaborati dagli Uffici che dipendono da Panini. 
Con la delibera di C.C. n. 71/2014 il Consiglio comunale di Napoli si è dotato del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico per il ristoro all’aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali (dehors).
Secondo quanto scrive il Comune nel proprio sito istituzionale: ”Il regolamento ha una struttura snella, mira ad accelerare e semplificare il procedimento di rilascio della concessione e, soprattutto, a ricondurlo in linea con il complesso delle norme che governano la materia. La norma, mira, quindi, alla tutela dello spazio pubblico e persegue l’obiettivo di assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione, attraverso regole e schemi codificati che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi e il decoro pubblico.
Correva l’anno 2014!
Accelerazione e semplificazione, quindi, non hanno atteso i provvedimenti statali ma sono stati codificati da oltre tre anni e, per quanto concerne il tema che ci interessa, troviamo all’art. 5
2. Entro 180 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, la Giunta comunale, sentito il Soprintendente, individua le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico e le aree da sottoporre a piano attuativo obbligatorio (progetto d’ambito). Il piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, dovrà garantire l’aspetto armonico tra le occupazioni e tra le stesse e il contesto urbano, nel rispetto dell’assetto dei luoghi, delle vedute e dei panorami apprezzabili dalle principali percorrenze e rispetto ai punti di osservazione più significativi.
3. La Giunta Comunale approva i piani attuativi sulla scorta di un percorso amministrativo che tenga conto delle indicazioni e delle prescrizioni fornite dall’Ente preposto alla tutela dei vincoli storico-culturali e paesaggistici e dei pareri dei Servizi interni all’Amministrazione con specifiche competenze in materia, sentite, altresì, le Associazioni Imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Il piano attuativo è altresì obbligatorio ogni qualvolta l’Amministrazione provveda alla
realizzazione di un intervento di riqualificazione dell’intero spazio pubblico dell’ambito. In tal caso il piano è predisposto dall’Amministrazione Comunale senza necessità di acquisire l’assenso degli operatori.
5. Nelle more dell’approvazione dei piani attuativi, nell’Area A sono, comunque, consentite occupazioni di suolo con dehors di tipo A e B (con ombrellone esclusivamente a sostegno centrale), nel rispetto della presente disciplina.”
Se ne deduce che, secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale, una volta individuati entro il 10.6.2015, dopo aver sentito il Soprintendente, gli ambiti, la competenza per l’approvazione dei piani attuativi rimaneva alla sola Giunta Comunale e gli stessi potevano essere sottoposti alla Giunta o dagli Uffici o da privati: la Soprintendenza come le Associazioni Imprenditoriali di categoria dovevano essere solo sentite!
L’Assessore Piscopo entro il 10 giugno 2015 ha individuato gli ambiti?
Gli ambiti coincidono con gli ambiti urbanistici della Variante Generale?
Se non coincidono, ci sono altri “ambiti” nel nostro Piano regolatore? Esiste una variante urbanistica? E, soprattutto, i privati, che potevano presentare il loro progetto d’ambito, sono venuti a conoscenza degli ambiti nei quali potevano esercitare tale facoltà, con le forme di pubblicità previste a norma di legge?
Dal sito istituzionale del Comune di Napoli non è dato apprendere niente di tutto ciò e, quindi, non è dato conoscere se esistono progetti d’ambito approvati né chi li abbia presentati né i percorsi amministrativi seguiti né se siano stati rispettate:
- le leggi dell’ordinamento giuridico italiano
- le leggi regionali
- i criteri e le norme collegate alla tutela del SITO riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità
- le prescrizioni fornite dall’Ente preposto alla tutela dei vincoli che dovrebbero essere state rese note ai privati e alle Associazioni Imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative, con le adeguate e ordinarie forme previste per le scelte urbanistiche, per consentire agli stessi di presentare i Piani di iniziativa privata.
Dopo il 10 giugno 2015 attraverso incontri con i vertici di Palazzo san Giacomo preceduti o seguiti da note scritte, ho tentato di comprendere quali fossero le azioni messe in campo dall’Urbanistica ottenendo le seguenti risposte:
1) dal Direttore Generale Attilio Auricchio che il tema non era di interesse dell’Amministrazione Comunale, ma della sola Soprintendenza.
2) dall’Assessore all’Urbanistica Piscopo che il tema non lo riguardava, essendo di stretta competenza della DIRIGENZA del Comune di Napoli.
La questione degli ambiti dal punto di vista giuridico rimane, quindi, a tutt’oggi irrisolta e pare sia stata demandata a Panini, che avrebbe stipulato una intesa con la Soprintendenza.

Il primo approfondimento da fare è quello di comprendere se Garella e Panini conoscono l’oggetto della tutela e i criteri da seguire per pervenire a questa tutela, nella misura in cui l’oggetto non è un singolo edifico o monumento e i criteri da seguire per la tutela sono contenuti in atti di cui sembra che Panini ignori l’esistenza.
Ora dispiace dover sempre prendersela con Panini e richiamare Piscopo ai propri doveri istituzionali, ma certo le eventuali Intese con la Soprintendenza, per gli aspetti non SOTTRATTI per legge dai poteri della stessa, vanno assunte tra la Soprintendenza stessa e gli Uffici preposti alla tutela paesaggio e dei beni culturali, non certamente da Uffici assolutamente incompetenti in materia, quali tutti quelli legati alla dottoressa Paola Sparano e l’Avvocatura Municipale.
Dopo il 10 giugno 2015 la stampa cittadina ha continuato ad interessarsi della vicenda ma sempre senza riuscire ad apprendere niente di definito.
I Consiglieri Comunali hanno continuato e continuano ad invocare misure repressive e punitive a carico degli esercenti senza, peraltro, chiedersi cosa loro stessi avrebbero voluto che avvenisse e controllare l’operato della Giunta Municipale tra il giugno del 2015 e il 2017!
Gli operatori hanno continuato ad istallare, in un modo o nell’altro, tutto ciò che volevano!

Le entrate da occupazione di suolo pubblico in bilancio comunale sono vorticosamente diminuite, sebbene on the road si apprende che i costi per gli esercenti risultano aumentati.
Un dato è certo. Il 5 comma dell’articolo 5 del Regolamento di Panini va inteso così:
Nelle more dell’approvazione dei piani attuativi dovranno essere consentite tutte le occupazioni realizzate con installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo senza alcun parere della Soprintendenza.
Ed intanto Panini e i suoi Uffici faranno gli ambiti! Ma cosa sono??????????????????
IAV