Tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo devono essere autorizzate per l’estate 2017.

vignetta fatalismoL’Architetto Giancarlo Graziani scrive su Fb :

Oggi sarebbe stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Comune e Soprintendenza per semplificare il rilascio in via transitoria delle occupazione di suolo pubblico, valevoli solo fino al 31.10.17, nelle more il comune dovrà predisporre tutti i piani d’ambito delle zone individuate con la vecchia delibera di giunta n. 911/2015. Purtroppo quanto esplicitamente riportato dal recente DPR 31/17 non vale per le aree interne alla cosiddetta zona UNESCO dove per la Soprintendenza vige un valore culturale da preservare! 
Chi vivrà vedrà …

E no, Architetto! Non le è consentito!

Una frase così la può dire  chi non conosce la normativa ed è francamente disinteressata alle sorti dei dehor.pecore2

La possono dire gli esercenti del pubblici esercizi cui, forse, non conviene intraprendere l’ennesima lotta.

fatalismo napoletano

La possono dire gli impiegati comunali senza qualifica dirigenziale che devono solo curare di ricevere per iscritto  dai loro Dirigenti direttive contra legem.

pecore

Ma non possono dirla i Dirigenti, (quelli veri, ovviamente, non quelli che hanno accettato di svolgere, in cambio di lauti guadagni, lo scomodo ruolo di prestanome) perchè loro sono tenuti a rispettare la legge.

Non possono dirlo gli intellettuali napoletani, tecnici, giuristi e cultori dei centri storici e delle città, se non rinnegando se stessi e la propria cultura, convalidando con ciò l’idea che i napoletani sarebbero affetti da un “fatalismo plebeo e sanfedista che ancor oggi impedisce loro di essere un popolo” e smentendo grandi tradizioni culturali e giuridiche che, invece, senza alcun dubbio, i Napoletani hanno!

Il legislatore, proprio perché sul testo sono intervenuti consessi autorevoli che si sono anche accuratamente documentati e sono intervenuti con la piena consapevolezza di dover “costringere” la “burocrazia” ad attenersi, ha stabilito:

Art. 14

Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione

1. L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.

I cittadini napoletani DEVONO SAPERE che la Soprintendenza NON PUO’ PIU’ essere utilizzata come alibi e copertura e, quindi il Comune, dovrà evadere le richieste di occupazione suolo già depositate e “sospese” con le più svariate motivazioni ( di norma verbali e giornalistiche) nei termini di legge.

In caso contrario siamo all’omissione di atti d’ufficio.

Certo il Comune può inviare il rigetto delle istanze motivando, ma non può far discendere le successive difficoltà, i rigetti, i ritardi da presunte richieste di Garella e dei suoi funzionari.

Tra l’altro va anche detto che il Centro Storico Patrimonio dell’Unesco , delimitato da anni ed anni, ha anche già avuto la propria disciplina e, quindi, le istanze proposte dai privati andranno senz’altro esaminate alla luce dei principi fissati nel Programma elaborato e proposto dal Mibact, dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania.

Si tratta di un Programma molto complesso che viene gestito dalla Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio- Sito Unesco e che è del tutto sconosciuto a Panini e a tutti i suoi Uffici: gli stessi, pertanto, in caso di dubbi, potrebbero avvalersi di un parere degli Uffici della citata Direzione Centrale, ma NON POSSONO avvalersi né, tanto meno, attenersi ai Pareri della Soprintendenza.

Certamente NON POSSONO sospendere le istanze in attesa di una disciplina di Ambiti che, ove mai dovesse subentrare, e se ne dubita, non potrebbe avere ad oggetto gli interventi ESCLUSI dalla valutazione della Soprintendenza.

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