Un piccolo contributo per La Gloriette

Aggiungere  commenti sulle toccanti lettere di un padre che rappresenta tutti i papà che hanno quella condizione umana, non costituirebbe un contributo fattivo. Dopo aver letto la prima l’ho pubblicata sul BLOG  augurandomi che divenisse “virale”, come i giovani dicono in gergo, e mai avrei immaginato la risposta del nostro Sindaco nè, tanto meno, il nesso con le gare di appalto. Anzi, poichè apprezzo, ovviamente nelle linee teoriche, lo sforzo per una visione sociale dell’uso dei beni comuni, assolutamente svincolata da logiche mercantilistiche e di equilibrio economico, avevo immaginato che avrebbe colto l’occasione per “assegnare ” l’immobile secondo i criteri innovativi che si stanno sperimentando e questa volta…  certo in nome della giustizia che va oltre la legalità formale.

Lo stupore mi induce ad offrire un contributo in termini di analisi amministrativa del problema, sicura che avvocati, giuristi e associazioni potranno trovare alcuni spunti per…..andare fino in fondo!

E posso preannunciare che perfino in questa materia il made in Naples mostra la sua presenza: si intende con tale dicitura, (tratta dalla denominazione che è stata data all’ex Servizio Annona / Commercio al dettaglio che è “Commercio, artigianato e Made in Naples”) far riferimento a tutti i casi in cui l'”agire” amministrativo del Comune di napoli si discosta dalle normative vigenti sul rimanente territorio nazionale.

 

Il D.lgs 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) smi,  individua i Comuni quali destinatari di diversi beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare per fini istituzionali o sociali.
 
Ai sensi dell’art. 48 comma 3 lett. c del nuovo Codice, gli Enti Territoriali sono tenuti a predisporre apposito elenco da pubblicare e aggiornare periodicamente. L’Amministrazione comunale, anche alla luce della più recente legislazione, nonché dell’apertura a Napoli di una sede dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, si è posta quale obiettivo prioritario il pieno utilizzo dei beni in questione

Il Comune di Napoli dispone di un Elenco che sostiene essere aggiornato al 31.1.2017

Il Comune di Napoli, sul sito istituzionale dispone di una mappa che indica in

Verde – Beni confiscati e assegnati a Enti del Terzo Settore

Giallo – Beni confiscati e assegnati in uso al Comune di Napoli

Rosso – Beni confiscati occupati

Viola – Beni confiscati liberi

Ma, il Comune avverte:

In fase di aggiornamento (dati risalenti al 2012)

All’interno delle misure anti camorra si trova poi un Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli –ANCI Campania.

Il Comune di Napoli ha preso atto del Protocollo di Legalità con Delibera di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007.

Il Protocollo curato dal compianto dottor Vincenzo Mossetti, porta le firme di Antonio Bassolino e Rosetta Jervolino Russo nelle rispettive qualità!

Nell’apposita sezione non viene pubblicato più nulla.

Solo fra i Bandi si trova la notizia che nel 2016 si sarebbe proceduto ad una gara per 14 immobili, previa approvazione della Delibera di G.C. 267 del 20/04/2016: “Approvazione delle linee di indirizzo e della disciplina in tema di assegnazione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D. L.gs. 159/11” nonché la “Revoca delle deliberazioni di G.C. nn. 1765/2002, 760/2003, 4063/2003, 2417/2004, 884/2005, 3040/2005, 5363/2006, 1223/2009, 1149/2010 e 441/2011.

Esaminiamo prima il Bando che è emesso per assegnare:

Complesso edilizio La Gloriette

  • Terreno di complessivi mq. 10.280 circa, su cui insiste un piccolo fabbricato in muraturadi mq. 9 circa, censito nel N.C.T. al foglio 224, particelle n. 975 (ex 41) di ha 1,027 e n. 40 di are 00,09;
    – Garage – locale di sgombero di mq. 139 circa, ubicato in un corpo di fabbrica situato sotto una porzione dell’area scoperta di mq. 268 circa ed in un terraneo di mq. 50 circa, censito nel Catasto Fabbricati erroneamente nella consistenza della villa al foglio 36, Sezione CHI, particella 967 sub. 102, e risultante edificato nel N.C.T. al foglio 224, su porzione della particella 978 di are 2,68;

    – Ufficio di complessivi mq. 191 circa, distribuito susei livelli, censito nel N.C.E.U. al foglio 36, Sezione CHI, erroneamente rappresentato con particella n. 967 sub 103, e risultante edificato nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 224 su porzione delle particelle n. 979 e n. 978.

 

Planimetrie complesso edilizio La Gloriette (263.61 KB)

2. Vico Caricatoio a Cariati, 6/7

3.  Vico Zuroli, 6

4.  Via Formale, 42

5. Via Montesilvano, 4 e 5

6. Via Oronzio Costa n. 5

7. Calata Capodichino n. 195

8. Via Venezia n. 23

9. Via Picasso 22

10. Via Ben Hur 62/64 (già via Nicolò Garzilli)

11. Via Cagnazzi

12. Via Comunale Margherita

13.Corso Secondigliano

14II^ Traversa Divisione Siena

Data di pubblicazione: 20/05/2016

 

Si evince quindi, che la Giunta Municipale ha predisposto una delibera per l’Assegnazione dei beni confiscati (che non viene riportata nell’apposito sito), revocando tutte le precedenti.

Con la delibera si approvano anche le Linee Guida per l’Assegnazione degli immobili confiscati.

Il testo della delibera a firma dott. Attilio Auricchio e dott. Lucia de Micco, contiene, come al solito, una serie di errori che vengono segnalati dal Segretario Generale e corretti attraverso emendamenti, in parte e attraverso rinvio alla dirigenza in altra parte.

Il Segretario Generale fa anche due raccomandazioni:

1. Si richiama l’esigenza che le “Linee Guida” che si propone di approvare e che uniformano l’attività del Comune in materia alla detta norma, siano applicate in coerenza con il principio della separazione tra politica e amministrazione – di cui al d.lgs. 267/2000 -, di talché agli organi politici restino riservati gli atti politici e di indirizzo politico amministrativo.

2. “La responsabilità è assunta dai dirigenti che sottoscrivono la proposta”, e si ricorda che tale responsabilità si estrinseca “in poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e in una diuturna attività di vigilanza e controllo.”

Se e come le indicazioni del segretario Generale in tal senso siano state seguite non è dato sapere.

Sta di fatto che, da quanto si legge nel sito Istituzionale, il Tavolo per i beni confiscati è composto da TRE ASSESSORI e un impiegato con funzioni di segretario verbalizzante.

Le utilizzazioni previste sono, come si evince dall’art. 48 comma 3 integrato per l’agricoltura sociale dalla legge del 18 agosto 2015 n. 141.

Art. 48. Destinazione dei beni e delle somme

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche;
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L’elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

………… omissis

Orbene da quanto si legge nel Disciplinare del Comune:

– la scelta tra l’uso istituzionale e l’uso sociale compete SOLO all’Assessore con delega ai beni confiscati, “L’Assessore con delega ai Beni confiscati, secondo le risultanze del sopralluogo e le esigenze del territorio sul quale insiste l’immobile, esprime al Servizio competente in materia di beni confiscati il proprio parere in ordine alla manifestazione di interesse da parte dell’ Amministrazione ed indica la la destinazione d’uso del bene (sociale o istituzionale).
– se la scelta è per l’uso sociale il Tavolo dei tre Assessori deve indicare quale uso sociale va previsto per ogni singolo immobile tra i seguenti: progetti in favore di
Giovani,
Anziani,
Minori,

Disabili,

Immigrati,

Senza Fissa Dimora,

DOlile,

Responsabilità Familiari,

Salute Mentale,

Legalità,

Accesso al lavoro e comunque attività di interesse socialmente rilevante.

omettendosi l’agricoltura sociale nonostante che le Linee Guida siano approvate con delibera del 20 aprile 2016 n. 267 e l’inserimento di questa categoria risalga alla legge del 18 agosto 2015 n. 141

Infine, e, quindi, quando tutto è già predeterminato dalla politica, si dispone: “Le istanze presentate dagli Enti che partecipano aIla procedura pubblica di assegnazione dei beni confiscati sono valutate da un’ apposita Commissione giudicatrice composta dal dirigente del Servizio competente in materia di beni confiscati o suo delegato, dal Direttore del Patrimonio o suo delegato e dal Direttore del Welfare o suo delegato che nella scelta dei soggetti cui concedere i beni confiscati dovrà tenere conto della struttura e dimensione organizzativa dell’Ente-Associazione partecipante alla selezione.” senza stabilire altri criteri.

A seguito di tutto ciò viene emesso l’Avviso Pubblico.ggg

 omissis

ggg2omissis

ggg3

omissis

Si ritrovano poi i criteri di assegnazione dei punteggi:

ggg6ggg7

Ed, infine, ecco la graduatoria del gennaio 2017:

ggg8

Sembrerebbe che su un Bando relativo a 14 immobili si sia proceduto all’Assegnazione di soli 11.

Per completare l’indagine occorrerebbe comprendere se l’immobile di via Petrarca n 50 è stato assegnato parzialmente o se l’intero cespite era stato messo a gara e procurarsi i verbali della Commissione per controllare la congruità delle scelte effettuate con il fine disabilità/legalità indicato dal Tavolo Tecnico.

Solo dopo quest’ultimo esame si è in grado di valutare nel complesso l’operato dell’Amministrazione Comunale in proposito.

Già fin d’ora, si può affermare che anche questo complesso e delicato compito che avrebbe tra i suoi fini, a detta del Comune di Napoli, di dare un “ segno tangibile dell’azione dello stato contro le mafie” viene svolto senza professionalità ed in base a normative “made in Naples” e che, nonostante le raccomandazioni del Segretario generale, puntualmente disattese, e le dichiarazioni in proposito del Sindaco (che parlava forse di aggiudicazioni di lavori e servizi pubblici!!!!!),dagli atti ufficiali si evince che:

  • la scelta di inserire l’Immobile tra quelli da mettere a bando è stata POLITICA

  • la scelta di chiederne l’utilizzazione per fini sociali è stata POLITICA

  • la scelta, tra i vari fini sociali, nel senso di servizi Disabilità/Legalità è stata POLITICA

  • i criteri di scelta della Commissione tecnica sono “discrezionali”, non essendovi una metodologia precisa ( es offerta al ribasso- offerta economicamente più vantaggiosa etc etc) stabilita dalla legge.

Ida Alessio Vernì

Lascia un commento