Per la mia generazione il nome Panini era finora associato alle “figurine” perché agli inizi del 1960 Benito e Giuseppe Panini trovarono a Milano un lotto di vecchie figurine invendute, lo acquistarono, imbustarono in bustine bianche con cornici rosse con due figurine ciascuna e le misero in vendita a 10 lire l’una. Il successo fu enorme e inaspettato! Con il nostro Panini le figurine sembrano diventate figuracce ……………………e speriamo che non abbia anche lui un successo enorme e inaspettato!
Il nostro ha trovato nel codice Urbani l’art. 10 comma 4 lettera g secondo cui erano beni culturali:
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
Gli è stato riferito che solerti impiegati della Soprintendenza sostenevano che il vincolo si applicava indistintamente nel centro storico cittadino e che io da sola in tutta la città non condividevo tale ipotesi avendo scritto: è di estrema importanza chiarire che, contrariamente a qualche tesi inizialmente sostenuta, le strade, le piazze, e gli altri spazi urbani di interesse storico etc. NON sono beni culturali senza la dichiarazione di cui all’art. 12 anche se, nelle more della procedura di verifica, sono soggetti ad una tutela provvisoria. Il meccanismo è semplicissimo ed è ricalcato dalla misure di salvaguardia dei piani urbanistici: si possono sospendere i lavori PER ATTIVARE la procedura di imposizione del vincolo, ma se non si attiva (o non si conclude) le sospensioni decadono ed il bene non risulta vincolato.
Con riguardo ai beni culturali di appartenenza pubblica le forme di individuazione sono triplici:
- a) quella “ope legis”, per i beni di cui all’art. 10, co. 2;
- b) quella della dichiarazione dell’interesse culturale, per i beni i quali rilevano per un valore che presuppone un accertamento;
- c) quella mediante la verifica di cui all’art. 12, di tipo residuale che è applicabile a tutti i beni pubblici non rientranti nelle categorie suindicate.
L’art. 12, co. 1, prevede, in via precauzionale, un indistinto, ancorché provvisorio, assoggettamento a tutela di tutte le cose di proprietà pubblica Tale regime provvisorio, che comporta anche l’inalienabilità dei beni, cessa solo al termine del procedimento – di competenza del Ministero – di verifica dell’interesse culturale che il bene presenta.
Come detto, infatti ai sensi dell’art 28 comma 2 e 3 “ 2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
- L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e’ comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.”
Ne deriva che, nelle more della procedura di verifica, non vi è “la stessa tutela”, ma invece solo la facoltà di inibire l’intervento e richiedere, entro 30 giorni, l’ avvio del procedimento per la dichiarazione del valore culturale, pena la revoca tacita dell’inibizione, nel primo caso; facoltà di inibire l’intervento e di procedere alla contestazione delle irregolarità e/o degli illeciti commessi, nel secondo caso.
L’art. 12 comporta il definitivo superamento del regime degli elenchi, il quale non ha mai ricevuto applicazione pratica. La norma elimina il detto adempimento e normativizza quella prassi amministrativa che aveva elaborato la c.d. “declaratoria”, consistente nella dichiarazione esplicita dell’interesse culturale, resa dagli organi periferici del Ministero in qualsivoglia forma e contesto.
In questo senso la novità dell’istituto della verifica dell’interesse culturale, introdotta dall’art. 12, è data dalla procedimentalizzazione della ricognizione del patrimonio pubblico, mobiliare e immobiliare, al fine di distinguere quanto effettivamente rilevante da quanto, invece, può restare escluso dalle disposizioni di tutela
La presunzione di culturalità viene operata solo nelle more del perfezionamento di siffatta procedura, sottoponendo in via cautelare il patrimonio pubblico alle disposizioni di tutela (art. 12, co. 1), ma solo l’esito positivo, formalizzato, equivale a una dichiarazione di interesse culturale della cosa medesima, che rimane assoggettata definitivamente allo speciale regime di tutela dettato dal codice per i beni culturali.
I momenti vanno distinti perché la realizzazione di un’opera su bene sottoposto a presunzione di culturalità determina un ordine di sospensione dei lavori, non una denuncia penale né la commissione di un reato, mentre la realizzazione di un’opera su bene culturale senza autorizzazione della competente Soprintendenza costituisce un REATO punibile con reclusione da sei mesi ad un anno. (IAV dal 2008 al 2014!)
Ed ancora era stato detto a Panini che, nel 2012 quando era appena arrivato Cozzolino avevo scritto a tutti, ivi incluso Marco Esposito, il predecessore di Panini, la seguente lettera inoltrata anche ad Angelini, a Garrella e a Bray in anni successivi:
La sottoscritta, con la presente, intende riepilogare quanto già reiteratamente illustrato negli ultimi 4 anni, senza riscontro da parte di alcuna delle numerose Autorità interessate, in merito alla gestione di alcuni aspetti della tutela dei beni culturali e paesaggistici nella nostra città. Avendo già trasmesso numerose note di chiarimento e numerose richieste già in possesso dei vari Servizi, ritiene inutile reiterare le questioni interpretative e sufficiente rimettere una scheda sintetica delle questioni sollevate, per le seguenti motivazioni:
– L’arch. Giorgio Cozzolino, essendo stato nominato di recente, potrebbe non essere a conoscenza delle problematiche specifiche che affliggono la specifica realtà napoletana.
– La dottoressa Paola Sparano, anche lei di nomina recente, potrebbe non essere a conoscenza delle questioni sollevate.
– La questione relativa alla gestione dei poteri della Soprintendenza in materia di vincoli paesaggistici e storico culturali ha smesso di essere una questione relativa ad esilaranti pareri della Soprintendenza e a Regolamenti del Comune di Napoli ed atti amministrativi del Servizio di Polizia Amministrativa, del Servizio Commercio su aree pubbliche, di altri Servizi del Comune e della ex VIII Direzione Centrale, illegittimi perché contra legem per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, ed ha assunto profili di rilevanza penale
– La costituzione di parte civile del Comune di Napoli e le affermazioni in sede penale dei testimoni non hanno più la natura di “interpretazioni” e/o di “errori di prospettiva” dovuti alla novità (sic!) del Codice Urbani, ma, dopo i chiarimenti più volte forniti tempestivamente dalla sottoscritta e successivamente confermati da ben più autorevoli interventi di studiosi e dalla giurisprudenza, hanno la natura di falso in atto pubblico e/o di falsa testimonianza ed avranno conseguenze di tipo penale.
– È necessario che vengano assunti provvedimenti per il ripristino della legalità in materia e che gli organi di controllo vigilino sull’operato dei singoli funzionari. Infine, ci sarebbe anche un interesse pubblico da tutelare con la corretta gestione della tutela dei beni culturali e del paesaggio… ma ciò, visto il silenzio assoluto tenuto finora, non si sa se può suscitare interesse nei destinatari della presente.
omissis
Da tutti gli atti in possesso della sottoscritta, anche a seguito di ripetuti e snervanti accessi presso il Servizio di Polizia Amministrativa, e dagli atti dei procedimenti penali si evince quanto segue:
- a) i funzionari del Comune e i funzionari della Soprintendenza non sanno cosa sia un bene culturale, in particolare non hanno stabilito il significato della lettera g) comma 4 dell’articolo 10 del d.lgs. 42/2004;
- b) laddove gli stessi ritengano tutte le strade e le piazze beni culturali per legge, non si comprendono i procedimenti attivati per il Borgo marinaro e il piazzale antistante la villa Pignatelli e non si comprende perchè, poi, se ne ricordino solo per alcune strade e piazze!
- c) laddove ritengano, come dovrebbero, applicabile l’articolo 28 comma 2 del Codice Urbani, al fine di sospendere i lavori attuando una misura di salvaguardia, risultano in omissione di atti d’ufficio per tutti casi in cui hanno, invece, richiesto di emettere un parere, denunciato l’assenza di “autorizzazioni”, emesso pareri favorevoli o rigetti;
- d) il Comune di Napoli e i funzionari della Soprintendenza non applicano mai l’art. 106 del detto codice, non destinano i proventi alla valorizzazione dei beni culturali, non hanno stipulato intese sull’uso delle strade e delle piazze, continuando a pretendere di dover esprimere un parere sulla forma, i colori e i materiali delle istallazioni di dehors, impianti pubblicitari etc, senza esprimere mai alcun parere né richiedere pareri sulla “conservazione e la fruizione pubblica del bene” e sulla compatibilità con la destinazione culturale del bene stesso.
- e) in nessun documento, carteggio, regolamento del Comune di Napoli e della Soprintendenza nei rapporti con il Comune si fa riferimento alla doverosa applicazione dell’articolo 106 a far data dal 2006 e, quindi, le Soprintendenze violano l’art. 29 del Codice Urbani ai sensi del quale: Conservazione 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. E le Soprintendenze, insieme al Comune, violano l’art. 30 del detto codice: Obblighi conservativi 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
- f) il rispetto del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico in vigore nel Comune di Napoli, che anche la sottoscritta attuava avvalendosi di quello vigente tra il 2001 e il 2012, non esonera dalla doverosità del rispetto della legislazione statale in materia. (Omissis)
- g) la Soprintendenza è omissiva e il Comune di Napoli agisce in violazione di legge allorquando disciplina aree destinate al commercio su aree pubbliche senza agire d’intesa con la Soprintendenza, a far data dal 2008, in quanto, come è noto, ai sensi dell’ Art. 52: Esercizio del commercio in aree di valore culturale 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio. (comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) In questo caso la responsabilità di assessori e dirigenti al Commercio è diretta ed immediata!
- h) tale norma risulta citata dalla Soprintendenza, sorprendentemente, a proposito di un gazebo, con pedana e recinzione di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande sito in piazza Amedeo (probabilmente perché quel tratto di marciapiede non era vincolato sul piano paesaggistico e non rientrava nei beni culturali! come mai?).
- i) la Soprintendenza di Napoli non ha compreso che l’articolo 146 del Codice è entrato in vigore il 1. Gennaio del 2010 né ha attivato mai, in alcun modo, l’applicazione della disciplina transitoria sancita dall’art. 158, segnalando l’eventuale mancata trasmissione del Nulla Osta paesaggistico per l’esercizio del potere di annullamento entro i 60 giorni dalla ricezione.
- l) i funzionari della Soprintendenza di Napoli ritengono che l’autorizzazione paesaggistica, introdotta nel nostro ordinamento giuridico a far data dal 1° gennaio 2010, non debba essere richiesta per “realizzare un’opera” ma per rinnovare la concessione del suolo pubblico (rinnovo per il quale, se il tratto di suolo in oggetto fosse un bene culturale, occorrerebbe, invece, una autorizzazione ai sensi del citato art. 106 dagli stessi totalmente ignorato).
- m) i funzionari della Soprintendenza hanno espresso autorizzazioni ex art. 146 in luogo dei pareri previsti dalla legge in data anteriore al 1° gennaio 2010 e su fattispecie non rientranti nella realizzazione ex novo di un’opera edilizia, ma ad esempio su condoni, cartelloni pubblicitari, ombrelloni e sedie.
- n) la Soprintendenza non ha osservato/impugnato il Regolamento del Comune di Napoli precisando che il parere sui beni culturali e paesaggistici prescinde dalla durata dell’istallazione perché un bene culturale non può essere concesso neanche per un giorno a soggetto privato senza il parere del Ministero e se se ne ricavano proventi, gli stessi vanno destinati obbligatoriamente alla valorizzazione dei beni culturali. Né la Soprintendenza ha obiettato che non rileva la natura edilizia o meno del manufatto, perché su un bene culturale, un tavolino e quattro sedie equivalgono al gazebo, trattandosi di esaminare non l’oggetto con cui si occupa ma la eventuale potenziale lesione del bene culturale stesso.
- o) le concessioni di suolo pubblico, i rigetti, i rinnovi del Comune di Napoli e i pareri espressi, le testimonianze rese nei procedimenti penali, le dichiarazioni giornalistiche sui colori dei manufatti, gli atti processuali in sede amministrativa, civile e soprattutto penale sono potenzialmente idonei a determinare per i singoli responsabilità di natura penale, ma per gli enti gravi conseguenze di ordine economico per il risarcimento dei danni arrecati. Al fine di non dilungarsi ulteriormente si invitano gli uffici in indirizzo ad una attenta lettura dei pareri espressi tra il 2004 e il 2008 ed eventualmente delle note già trasmesse dalla sottoscritta.
- È, infine, opinione della scrivente che, avendo la stessa inviato a tutti una serie di note esplicative non contrastate ed essendo, a distanza di quasi dieci anni dall’approvazione del Codice Urbani, ormai consolidata una prassi ordinaria in tutti i Comuni e le Soprintendenze d’Italia (si esamini per tutti il Regolamento del Comune di Firenze paragonandolo a quello del Comune di Napoli!), non sia degno di una città come Napoli perseverare nell’improvvisazione e non produrre ogni sforzo per lavorare d’intesa tra enti pubblici ad una efficace e vera tutela del territorio dal punto di vista paesaggistico e culturale. E valga per tutto la considerazione che dopo anni di incontri, regolamenti, proroghe, dichiarazioni politiche, intese etc. non si è stabilito, di concerto tra Comune e Soprintendenza, di far dichiarare beni culturali le vie e le piazze che tale qualifica meritano, ostinandosi a ritenere più comodo simulare che qualsiasi marciapiede più o meno dissestato sia a Napoli un “monumento”. (Ida Alessio Vernì)
E allora?
Allora il nostro Panini, che finora non è riuscito a regolamentare in maniera valida ed efficace nessun settore delle attività produttive che dovrebbe gestire, dove per efficacia si intenda applicabilità risolutiva, ha deciso di far deliberare al Consiglio Comunale (con la delibera di C.C. n. 71/2014 del 10 dicembre 2014) all’art. 2 lettera m) “ sono “beni culturali”, ai sensi degli art. 10, c. 4, lettera g) e lettera f) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le aree del Centro Storico, precisando poi che il Centro Storico coincide “con l’area classificata Patrimonio Mondiale UNESCO (WORLD HERITAGE) e con l’area BUFFER ZONE” per intenderci esattamente l’intera città compreso i quartieri “periferici” e tutte le zone di degrado ovunque ubicate!
Il Panini reitera il concetto in tutti i Piani Generali che tenta di fare, anche dopo il 2014, nessuno ha obiettato e obietta che il Consiglio Comunale non è ancora stato investito del potere di porre vincoli culturali, e anche chi lo sa, si guarda bene dal parlare, perché si verificherebbero troppe conseguenze RISARCITORIE, in favore di coloro che da questo cumulo di fandonie hanno subito danni economici e morali tra il 2004 e il 2014! E si verificherebbe la necessità di procedere all’annullamento delle poche cose che Panini è riuscito a far approvare!
E quindi essendosi assunto Panini l’onere di far ufficializzare al Consiglio Comunale di Napoli la “culturalità” di tutto, consentendo “colti” interventi agli impiegati della Soprintendenza, alla CEI e ai funzionari e dirigenti comunali , tutti hanno taciuto e tacciono.
Finchè si possono perseguitare le imprese locali e gli impiegati non fidati ….va tutto bene!
Il problema si pone…………….. quando per autorizzare qualcosa che, invece, si vuole realizzare, si scopre che occorre anche l’autorizzazione ex artt 20 e ss, serve anche quella ex art. 106 ( ma non si potrebbe dimenticare?) occorre stabilire gli oneri per il privato in maniera congrua e vincolare le entrate alla valorizzazione dei monumenti, autorizzare le “utilizzazioni” per bancarelle o altro, ricavare ingenti risorse dalla pubblicità!!!!!
Risulta che stiano tentando parziali rettifiche del nomen iuris dei vincoli, ed essendo il Panini anche inventore di un nuovo provvedimento edilizio che non è propriamente un Permesso a costruire (ma è simile anche se non previsto dal legislatore nel Testo Unico dell’Edilizia) nonché il controllore dell’Unico Sportello UNICO che non consente l’accesso agli imprenditori perché non si è compreso il significato della parola UNICO, tutto potrebbe essere possibile!
Una cosa è certa i vincoli, comunque li si chiamino, o esistono per tutti o non esistono per nessuno, e non sarà la fantasia sui “nomi” che potrà far risolvere la questione con una totale disparità di trattamento tra cittadini, anche se i soggetti colpiti non possono difendersi o perché non hanno gli strumenti culturali per immaginare che i VINCOLI siano inventati o perché, posto che ci credano, non hanno la possibilità concreta e le risorse economiche per combattere…………………….. contro PANINI !
IAV
PS mi scuso di queste ed altre citazioni dal “passato” sui concetti di sponsor, o sulle opere precarie, etc etc ma sono utili per evitare che si possa pensare che qualcuno NON SA o non SAPEVA!
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