Se poi non avevi problemi all’interno di locali produttivi e dovevi usare il suolo pubblico napoletano pensavi di essere fuori dalla peste, ma invece………………………….
Con il combinato disposto di testimonianze false tendenti alla persecuzione della dottoressa Vernì, nei precedenti tentativi di porla on the road, interventi del Consiglio Comunale di Napoli che, su istigazione dell’esimio urbanista Panini, nel silenzio di Piscopo che sa, ma preferisce non interferire(!!!), si è sostituito al Ministero ed ha vincolato come monumenti tutte le strade e le piazze della città, il complice silenzio della Soprintendenza che ha visto moltiplicarsi in maniera smisurata i propri “poteri” di “intervento” ma sa che avrebbe dovuto chiarire a Panini la sua assoluta incompetenza a definire il vincolo culturale, dichiarazioni politiche entusiaste, assenza assoluta delle associazioni di categoria e rassegnato silenzio dei diretti interessati, che preferiscono compiacere gli addetti ai controlli sul territorio, si è realizzato che, per qualsiasi istallazione a Napoli, sarebbe necessario avere:
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1) UN PERMESSO A COSTRUIRE ( sul marciapiede di Piazza dei Martiri?????), ma con un nuovo istituto inventato dall’assessore Panini e ancora non recepito nel Testo Unico dell’Edilizia
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2) L’AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA AI SENSI DELL’ART. 21 DEL CODICE Urbani :“’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”….. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. ….omissis
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3) IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA SULL’USO DEL BENE CULTURALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL CODICE Urbani
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4) L’AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL CODICE Urbani: “1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. (comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.(comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.(comma introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Ed ovviamente:
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5) L’AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA per la tutela paesaggistica, preceduta dal parere della Commissione Edilizia Integrata (altra autorevole fonte di diritto “non scritto”!)
QUALCHE VOLTA SI TROVANO ANCHE IMPROBABILI PARERI EX ART. 53 e poi, va detto per onestà, PULLI, Direttore sia dell’edilizia che del controllo paesaggistico nonostante i divieti in tal senso, ha ottenuto l’esonero dal controllo della Soprintendenza se si tratta solo di ombrelloni (ma con il piede centrale non lateralizzato) e si ritirano all’interno tutte le sere!!!!!!!!!!
(Pare che i sostegni lateralizzati siano da considerare lesivi del paesaggio napoletano, sebbene su questo punto neanche on the road si riesca a capire la questione! E pubblicherò uno scritto elaborato con l’ausilio di un ottimo architetto urbanista che vuole conservare l’anonimato!)
Da fonti non scritte raccolte on the road pare che le trovate di Panini (che ha convinto il Consiglio Comunale però!) siano state considerate extra ordinem e da non applicare, solo che, per non riconoscere errori e ORRORI, falsità delle testimonianze e abissali ignoranze, tutto ciò viene occultato all’interno degli addetti ai lavori e circolano lettere e letterine, rigorosamente segretate, mediante le quali gli appartenenti al “cerchio magico” possono ottenere quanto loro occorre, in barba ai principi di legalità, trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa!
IAV