DEDICATO AI (s)FORTUNATI TITOLARI DI BENI VINCOLATI ……………….

Il Blog di oggi è dedicato a tutti quelli che hanno un bene “VINCOLATO” e si ritengono nei guai (o sono già nei guai!)

Iniziamo da una buona notizia: la nuova legge non prevede più il rigetto della Soprintendenza, ma dispone “ le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico”

E per continuare con una nota di ottimismo raccontiamo che, di recente, preoccupati per la percezione negativa delle Soprintendenze che si registra in Italia, i vertici del Ministero hanno dichiarato:

Merita di essere sottolineata l’aggiunta “ove possibile”, introdotta quale condizione limitatrice alla regola generale del così detto “diniego costruttivo” o “propositivo”. Questa limitazione chiarisce che resta comunque aperta la così detta “opzione zero”, ossia la possibilità che sia opposto un diniego assoluto alla realizzazione dell’intervento, allorquando siano minacciati o pregiudicati in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell’area o dell’immobile tutelati. E’ evidente tuttavia che il ricorso a tale posizione di diniego assoluto dovrà essere più che congruamente motivato, proprio e specificamente sotto il profilo della non contenibilità del pregiudizio, mediante apposite prescrizioni “costruttive”, entro limiti di compatibilità con i valori tutelati. Una carenza di motivazione su tale punto essenziale configurerebbe un evidente indice di illegittimità del diniego per eccesso di potere, esponendo l’amministrazione a contenziosi dall’esito prevedibilmente sfavorevole e aggravando la percezione esterna di questa amministrazione come puramente interdittiva ………………………..””””

L’eliminazione dell’opzione zero sull’esistente dovrebbe rendere, quindi, la vita dei titolari di beni vincolati o in zone vincolate molto più semplice!

Ad un minore ottimismo induce la triste considerazione sulla distanza abissale tra le fonti normative e la prassi registrabile in Napoli e Provincia!

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La legge prevede decine e decine di autorizzazioni, nulla osta, pareri, comunicazioni da sottoporre a verifiche, procedimenti molto diversi tra loro quanto a presupposti, iter, esiti, mentre la Soprintendenza Napoletana cita numeri a casaccio, talvolta l’uno, talvolta l’altro, talvolta tutti in fila per non sbagliare, inventa vincoli, ricostruisce fantasiosamente procedure, in eccesso o in difetto, secondo decisioni arbitrarie!

Ovviamente è del tutto inutile tentare di ottenere che comprendano le date di entrate in vigore delle norme!

Sono in possesso di pareri rilasciati ex art. 146 codice Urbani anni e anni prima che il medesimo entrasse in vigore, nonché di una testimonianza resa dell’arch. Paola Bovier secondo cui i dehors di bar e ristoranti in zone paesaggisticamente vincolate si dovevano munire dell’autorizzazione ex art. 146 fin dal 2006, senza attendere il 1 gennaio del 2010, nonostante il legislatore, di proroga in proroga, avesse lasciato in vigore una diversa disciplina che non prevedeva una autorizzazione della Soprintendenza, nonché dell’autorizzazione ex artt. 20 e 21 prevista dal medesimo codice sui Monumenti, essendo tali, a suo avviso, alcuni marciapiedi sconnessi della città!

Ma non sono in possesso di nulla sul Mercato Ittico, primo esempio di razionalismo di Luigi Cosenza, utilizzato dai derelitti come dormitorio all’aperto!

Ma non sono in possesso di nulla sul Mercato Ittico, primo esempio di razionalismo di Luigi Cosenza, utilizzato dai derelitti come dormitorio all’aperto!

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Esistono commissioni di “esperti” (?) sui tavolini e le sedie, regolamenti per Tavolini, progetti per ambiti, nessuna Commissione per il Mercato Ittico!

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E, quindi, i vincoli culturali e paesaggistici imposti al mercato Ittico su via Duca degli Abruzzi non ne impediscono le attuali vergognose e inumane condizioni!

IAV

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