Monumentando: le norme violate il Comune di Napoli le ha scritte per primo in Italia con qualche anno di anticipo sul legislatore nazionale, nel PGI del 1999!

Nel 1999 quando il Comune scriveva il Piano generale degli Impianti Pubblicitari (PGI) i megaposter erano un fenomeno nuovo non disciplinato ed è stato per primo il nostro Comune ad elaborare i criteri per sancire: la scelta con gara dell’esecutore dei lavori pubblici, la necessità di non lucrare sull’esecuzione di lavori effettuati su monumenti o per altri cantieri pubblici e la necessità di non far durare i lavori per tempi smisurati al fine di lucrare sulla pubblicità collegandoli rigidamente ad inizio/fine lavori!

Per sventare le polemiche con la Soprintendenza che pubblicizzava la fastweb sul castel dell’Ovo e con le ditte che avevano le istallazioni, il Comune iniziò anche a scrivere lettere, note e osservazioni al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero ai beni culturali, chiedendo che venisse sancito con legge che le recinzioni di cantiere non potessero durare oltre la durata dei lavori per una indebita utilizzazione economica dei ponteggi, in virtù del decoro della città, spingendo così per l’approvazione del terzo comma dell’articolo 49 del Codice Urbani che non esisteva nel codice precedente.

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Ed ancora, sempre nel PGI, si sono chiariti i rapporti pubblico privati legittimi, sicché fin dal 2006, in occasione di contenziosi con i “predecessori” di Monumentando, ho scritto più volte al settore amministrativo dell’Avvocatura e a tutti gli uffici preposti al restauro dei Monumenti:

Lo scrivente Servizio non ha, dunque, ravvisato nella convenzione del 26.4.2006 un contratto di sponsorizzazione bensì un affidamento diretto alla Società Impredcost dei lavori di restauro di ben 12 monumenti.

Per la difesa del Comune occorre, pertanto, un approfondimento sul contratto di sponsorizzazione e sul ruolo dello sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto mediante il quale l’ente pubblico (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.

L’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha precisato, nel parere del 31 gennaio 2002, che come “stabilito nella determinazione n. 24/2001, per contratto di sponsorizzazione deve intendersi ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine. Il contratto di sponsorizzazione, quindi, richiamato anche all’articolo 119 del T.U. 267/2000, è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale è il soggetto sponsorizzato (sponsee) che offre nell’ambito di proprie iniziative ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti.”.

Da un’attenta lettura della legge si evince con evidenza che la convenzione del 26.4.2006 stipulata dalla Soprintendenza con la Impredcost è in totale contrasto con le norme della sponsorizzazione nella misura in cui l’oggetto del contratto stipulato e quindi le prestazioni che le parti si obbligano ad eseguire non attengono alla materia delle sponsorizzazioni. La Soprintendenza non assume il ruolo di soggetto sponsorizzato e la Impredcost non è lo sponsor ovvero il soggetto che esegue i lavori per pubblicizzare la propria immagine.

La richiesta pubblicitaria, pervenuta alla Polizia Amministrativa, non è relativa alla pubblicità dello sponsor ma all’utilizzo pubblicitario per nomi, prodotti e marchi di ALTRI dei ponteggi di cantiere ed è palesemente illegittima in quanto la normativa relativa al contratto di sponsorizzazione non prevede che lo sponsor venda a terzi gli spazi pubblicitari che gli vengono messi a disposizione dalla pubblica amministrazione.

(CFR D.Lgs 267/2000, art. 119 – legge 449/97, art. 43 – Determinazione dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici n. 24/2001, Parere del 31 gennaio 2002 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici).

Per concludere, nel ribadire che tutte le norme in materia di sponsorizzazione che la ricorrente, con il ricorso introdotto, ritiene violate dal Comune di Napoli non attengono alla fattispecie della sponsorizzazione, si ritiene invece opportuno evidenziare che la citata convenzione del 26.4.2006 configura piuttosto un affidamento diretto dell’esecuzione di lavori pubblici (per un valore complessivamente stimato in Euro 790.000,00) con corrispettivo pubblicitario. In proposito si fa rilevare che le normative comunitarie e nazionali prescrivono per gli appalti “soprasoglia” il ricorso a procedure di evidenza pubblica e quindi all’indizione di una gara europea.

Per quanto lo scrivente Servizio sia dell’opinione che quanto finora evidenziato sia già sufficiente per sostenere la difesa dell’Ente, si ritiene utile porre l’attenzione sulla circostanza che la legge impone l’adozione di procedure ad evidenza pubblica anche nel caso di affidamento di lavori mediante sponsorizzazione (CFR. Parere del 31 gennaio 2002 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art.26).

L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con il Parere emanato in data 31 gennaio 2002 (in risposta ad un quesito dell’ARAN), ha precisato che la scelta del contraente, anche nella fattispecie della sponsorizzazione, deve necessariamente avvenire all’interno di apposite procedure ad evidenza pubblica, essendo il contratto di sponsorizzazione un contratto consensuale e a prestazioni corrispettive. Nel parere in esame si evidenzia “la necessità dell’applicazione di procedure che garantiscano comunque il sostanziale rispetto dei principi fondamentali di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa”. In tal senso la fase di scelta del contraente deve necessariamente svolgersi all’interno di un effettivo confronto concorrenziale fondato sulla comparazione delle offerte pervenute alla pubblica amministrazione secondo criteri che, seppure non vincolati da parametri normativi rigidi, devono valutare in modo approfondito la qualità del “prodotto” offerto dallo sponsor quale controprestazione. E del resto tale Parere esplicita e chiarisce quanto già previsto dall’Autorità nella Determinazione n. 24 del 5 dicembre 2001 laddove già veniva precisato che il contratto di sponsorizzazione è assoggettato “alla disciplina più idonea sulla base della prevalenza delle prestazioni che lo sponsor si impegna ad eseguire”.

Il del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, prevede all’art. 26 (contratti di sponsorizzazione) l’applicazione delle norme comunitarie (principi del Trattato) per la scelta dello sponsor anche nel caso di interventi di restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 se realizzati a cura e a spese dello sponsor; ed all’art. 256, Disposizioni abrogate, abroga l’intero decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30. Decreto cui fa riferimento la ricorrente per sostenere la legittimità della convenzione stipulata…….omissis

Nel PGI c’è scritto che tutti i proventi derivanti da affissioni su ponteggi di lavori pubblici appartengono al Comune di Napoli!

Era tutto chiaro già 10 anni fa!

IAV

Torniamo ad Edenlandia………….. — on the road

Chi legge vorrebbe sapere quali e quanti atti potrebbe/dovrebbe emanare la Soprintendenza. Li vedremo via via, non possiamo suggerire il loro riordino! Per il momento affermiamo che esistono settori come il Condono, le concessioni di suolo pubblico per dehors o per pubblicità, e l’esame delle situazioni più complesse o di doppio vincolo (beni culturali in […]

via Torniamo ad Edenlandia………….. — on the road

DEDICATO AI (s)FORTUNATI TITOLARI DI BENI VINCOLATI ……………….

Il Blog di oggi è dedicato a tutti quelli che hanno un bene “VINCOLATO” e si ritengono nei guai (o sono già nei guai!)

Iniziamo da una buona notizia: la nuova legge non prevede più il rigetto della Soprintendenza, ma dispone “ le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico”

E per continuare con una nota di ottimismo raccontiamo che, di recente, preoccupati per la percezione negativa delle Soprintendenze che si registra in Italia, i vertici del Ministero hanno dichiarato:

Merita di essere sottolineata l’aggiunta “ove possibile”, introdotta quale condizione limitatrice alla regola generale del così detto “diniego costruttivo” o “propositivo”. Questa limitazione chiarisce che resta comunque aperta la così detta “opzione zero”, ossia la possibilità che sia opposto un diniego assoluto alla realizzazione dell’intervento, allorquando siano minacciati o pregiudicati in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell’area o dell’immobile tutelati. E’ evidente tuttavia che il ricorso a tale posizione di diniego assoluto dovrà essere più che congruamente motivato, proprio e specificamente sotto il profilo della non contenibilità del pregiudizio, mediante apposite prescrizioni “costruttive”, entro limiti di compatibilità con i valori tutelati. Una carenza di motivazione su tale punto essenziale configurerebbe un evidente indice di illegittimità del diniego per eccesso di potere, esponendo l’amministrazione a contenziosi dall’esito prevedibilmente sfavorevole e aggravando la percezione esterna di questa amministrazione come puramente interdittiva ………………………..””””

L’eliminazione dell’opzione zero sull’esistente dovrebbe rendere, quindi, la vita dei titolari di beni vincolati o in zone vincolate molto più semplice!

Ad un minore ottimismo induce la triste considerazione sulla distanza abissale tra le fonti normative e la prassi registrabile in Napoli e Provincia!

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La legge prevede decine e decine di autorizzazioni, nulla osta, pareri, comunicazioni da sottoporre a verifiche, procedimenti molto diversi tra loro quanto a presupposti, iter, esiti, mentre la Soprintendenza Napoletana cita numeri a casaccio, talvolta l’uno, talvolta l’altro, talvolta tutti in fila per non sbagliare, inventa vincoli, ricostruisce fantasiosamente procedure, in eccesso o in difetto, secondo decisioni arbitrarie!

Ovviamente è del tutto inutile tentare di ottenere che comprendano le date di entrate in vigore delle norme!

Sono in possesso di pareri rilasciati ex art. 146 codice Urbani anni e anni prima che il medesimo entrasse in vigore, nonché di una testimonianza resa dell’arch. Paola Bovier secondo cui i dehors di bar e ristoranti in zone paesaggisticamente vincolate si dovevano munire dell’autorizzazione ex art. 146 fin dal 2006, senza attendere il 1 gennaio del 2010, nonostante il legislatore, di proroga in proroga, avesse lasciato in vigore una diversa disciplina che non prevedeva una autorizzazione della Soprintendenza, nonché dell’autorizzazione ex artt. 20 e 21 prevista dal medesimo codice sui Monumenti, essendo tali, a suo avviso, alcuni marciapiedi sconnessi della città!

Ma non sono in possesso di nulla sul Mercato Ittico, primo esempio di razionalismo di Luigi Cosenza, utilizzato dai derelitti come dormitorio all’aperto!

Ma non sono in possesso di nulla sul Mercato Ittico, primo esempio di razionalismo di Luigi Cosenza, utilizzato dai derelitti come dormitorio all’aperto!

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Esistono commissioni di “esperti” (?) sui tavolini e le sedie, regolamenti per Tavolini, progetti per ambiti, nessuna Commissione per il Mercato Ittico!

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E, quindi, i vincoli culturali e paesaggistici imposti al mercato Ittico su via Duca degli Abruzzi non ne impediscono le attuali vergognose e inumane condizioni!

IAV

Edenlandia: ma la Soprintendenza di Napoli è ormai un parco giochi?

Potrebbe non meravigliare che la stampa cittadina o le persone comuni parlino genericamente di beni culturali e di paesaggio e parlino di vincoli e di pareri della Soprintendenza senza operare i necessari “distinguo”.

Ciò che meraviglia è che anche tecnici e giuristi accedono in genere a questa impostazione. E che gli Uffici del Comune di Napoli non riescano a comprendere i principi di base di un Codice Urbani ormai approvato da oltre 10 anni.

Ma il vero scandalo è che la Soprintendenza non conosca gli atti che dovrebbe emanare, i presupposti per la loro emanazione, i propri poteri e gli effetti giuridici dei propri atti!

La prima domanda è: cosa hanno autorizzato ad Edenlandia per il Natale 2016 e prima di autorizzarlo hanno controllato  il ripristino dello stato dei luoghi?

Per anni ho creduto che il problema fosse di alcune persone o perché “capre” per dirla con Sgarbi o per “distrazione” , nel senso che, occupati in più vaste meditazioni sul tema della tutela dei beni culturali e del paesaggio, non curassero le banalità degli atti amministrativi quotidiani che incidono sulla vita dei cittadini!

Ma si succedono Soprintendenti, cambiano i funzionari e il quadro non si modifica: allora l’indagine deve scavare più a fondo e cercare, come si diceva negli anni settanta, quali sono gli “interessi tutelati”, ben oltre i beni culturali e il paesaggio.parco-giochi

Con l’ultimo Soprintendente, ritenendolo sicuramente persona attenta, ho anche tentato un colloquio di chiarimento sollecitando la sua attenzione sull’operato dei funzionari…… ma tutto prosegue come sempre!

E mentre a livello della normativa statale ci si arrovella sulle “virgole” a Napoli vige la sciatteria più totale, l’insipienza ai limiti della credibilità accompagnate, come da protocollo, da una arroganza senza limiti.

Su questo blog pubblicherò i verbali dei loro interrogatori, i loro pareri, le lettere che scrivono: talvolta commentandoli, talaltra senza commenti perché dalla semplice lettura si potrà evincere, il livello del dibattito tra gli “esperti” del Comune e la Soprintendenza Napoletana.

Babbo Natale ad Edenlandia?

Cosa succede intorno all’Albero? Tutti hanno gli occhi puntati sull’Albero per l’assoluta novità…..ma dalla strada giriamo un po’  intorno all’Albero, andiamo a visitare Villaggi, commerci, banchetti, piste di ghiaccio, utilizzazioni da 5.000 e/0 18.000 mq di suolo napoletano. SanGregorio e dintorni…..Edenlandia e dintorni. Edenlandia: ripubblicheremo le dichiarazioni degli Assessori competenti sulla riapertura del Parco Giochi e sugli “ORRORI” che conteneva, perchè non vorremmo che gli Orrori si fossero solo trasferiti ………..in altri siti e in altre mani!!!!!!!

Sulla proprietà privata della galleria Umberto di Napoli!

Ho riascoltato la dichiarazione del Sindaco sulla morte del giovanissimo Salvatore Giordano e vedo che si limita a dichiararsi estraneo ai fatti di reato senza specificare le motivazioni del proprio convincimento.

I giornali sostengono che l’estraneità deriverebbe dall’essere la galleria Umberto di proprietà privata!  La notizia giornalistica è certamente errata.

Anche se il Monumento in questione fosse, realisticamente, di proprietà privata, (e mi pare lecito dubitarne, ma su questo aspetto sarà sentito sicuramente l’arch. Luciano Garella), è il Comune a dover vigilare e curare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza dei cittadini, in ogni caso.

E’ evidente a tutti che su chilometri e chilometri di strade, piazze e marciapiedi incombono case di proprietà privata e che tutti i cittadini, salvo poche eccezioni, vivono in case di proprietà privata, ma è anche evidente che la responsabilità della sicurezza dei cittadini, ovunque essi siano, è del Comune, indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle proprietà in o presso cui si trovino

Se si tratta di bene pubblico la responsabilità è duplice, se si tratta di bene privato, seguendo determinate procedure il Sindaco interviene d’ufficio ed elimina, comunque, i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, curando di transennare, impedire l’accesso, sgomberare anche nelle more dell’esecuzione dei lavori!

Salvo rivalersi poi sui privati proprietari: è la c.d. Esecuzione dei lavori in danno.

Non credo ci sia bisogno di citare la specifica norma oggi in vigore in proposito (L.267/2000 art. 54) né la più recente giurisprudenza che evidenzia come la gestione dei settori che afferiscono a rischi per l’incolumità o la salute pubblica costituisce una priorità assoluta anche in presenza di carenze economiche, trattandosi di interessi di rango costituzionale: si tratta di principi fondamentali dell’ordinamento giuridico a tutti noti.

IAV

I megaposter “nascondono” i lavori?

Il megaposter serve a nascondere i lavori?

Ironia della sorte…… tra le motivazioni dei teli pubblicitari intorno ai cantieri in Italia e nel Mondo si è evidenziato che, in fondo, il telo, dal punto di vista del decoro urbano è più accattivante dei teli verdi di cantiere e dei ponteggi Dalmine! E la cosa funziona, ma qui ha funzionato anche in un senso più profondo. Tutti intervengono su Monumentando in merito alla Pubblicità, ai contratti, alla gara, alla durata dell’istallazione pubblicitaria… , su Belen e i tempi della pubblicità. E si, anche su questo ci potrebbero essere dei rilievi.

Ma il vero tema, nascosto dagli sgargianti colori della pubblicità, è quello dei lavori di restauro!

Il PGI del Comune di Napoli parla di cantieri previsti per lavori pubblici e, ovviamente, nulla aggiunge perchè è noto che l’attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

In particolare la normativa impone la pubblica gara per la scelta dell’appaltatore di opere pubbliche.

Questi principi sono derogati, parzialmente, nella normativa italiana, dalla presenza di uno sponsor , tipo Della valle per il Colosseo o la Piaget per l’Orologio di Piazza San Marco a Venezia in quanto per questa fattispecie, si salta la gara, e si applicano solo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, potendo limitarsi il Comune ad impartire “le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto”.

E se, come nel caso di specie, si tratta di beni culturali dal 2012 dovrebbe trovare applicazione l’Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera h), legge n. 35 del 2012) che prevede comunque anche la sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor.

Ma, lo si ripete, questa deroga alla gara ORDINARIA per la scelta dell’impresa edile specializzata in materia di restauro dei monumenti si può saltare solo in presenza di sponsor che sono coloro che “donano” in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità “allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine.

Il contratto di sponsorizzazione, quindi, richiamato anche all’articolo 119 del T.U. 267/2000, è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale è il soggetto sponsorizzato (sponsee) che offre nell’ambito di proprie iniziative ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi il proprio nome, logo, marchio o i propri prodotti, senza ricavarne altro.

Di contro una ditta pubblicitaria che riceve introiti pubblicitari da un numero imprecisato di soggetti (i suoi clienti) non è uno sponsor, ma un soggetto che viene pagato per le prestazioni che effettua invece che con soldi con spazi pubblicitari: manca la “donazione”, manca lo scopo non immediatamente lucrativo, manca la gratuità.

Pertanto la ditta edile che deve effettuare il lavoro va scelta con gare ordinarie e con i principi regolari dell’esecuzione delle opere pubbliche, accresciuti dalla particolarità degli interventi che si devono effettuare su beni culturali sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze!

A dolersi di quanto sta avvenendo a Napoli non dovrebbero, quindi, essere i pubblicitari, perchè la ditta ha vinto una regolare gara, ma le imprese edili specializzate in restauro che, per anni e su un gran numero di monumenti, non potranno regolarmente concorrere ed aggiudicarsi i lavori perchè gli stessi vengono indebitamente affidati a trattativa privata mediante la ditta pubblicitaria.

Dovrebbe dolersi poi la Soprintendenza di Napoli che non può esercitare i propri compiti ordinari…………………….. e viene surclassata non da uno sponsor che “dona” il restauro del monumento, ma da ditte private che invece di ricevere il corrispettivo dal Comune o dalla Soprintendenza , hanno ricevuto la possibilità di ricavarlo dai clienti…..ma in quantità e modalità non certamente definite!

Ma, dimenticavo…..la Soprintendenza è troppo occupata a controllare “alcuni” bar e ristoranti e i loro dehors!

IAV

perchè un blog on the road

A 17 anni  mi ritrovai sotto lo “Scalone della Minerva”  emozionata ed intimorita e dovevo iniziare a studiare il “Diritto” , a 21 anni concludevo con una tesi in Filosofia del diritto dall’emblematico titolo: “Sui fondamenti teorici dell’uso alternativo del diritto”.

Era nata una “passione” per il diritto e tutta la vita è stata vissuta come un lungo viaggio dedicato alla scoperta del “diritto”, non nelle sue rigidità formali, ma come “strumento propulsore per la trasformazione ed il mutamento sociale”.

blogontheroadMarx e Lenin  avevano affermato che solo  “…In una fase più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione asservitrice degli individui alla divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto di lavoro intellettuale e fisico; dopo che il lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita; dopo che con lo sviluppo onnilaterale degli individui sono cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti della ricchezza collettiva scorrono in tutta la loro pienezza, solo allora l’angusto orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle sue bandiere: Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!”.

Ma, intanto, si poteva  lavorare per un “diritto uguale” , per un “diritto giusto”, per un “uso alternativo” del diritto, pensando e meditando in modo che non fosse la rigidità formale a prevalere e a prevaricare l’umanità, ma fossero i bisogni e le esigenze dell’Uomo a indirizzare, plasmare, interpretare il diritto.

La fortuna di una “famiglia” di grande cultura umanistica  e giuridica alle spalle, la fortuna di aver avuto grandi maestri, da Antonio Guarino a Guido Capozzi, da Pietro Barcellona a Luigi Ferrajoli  hanno fatto il resto.

E nel blog si apre un dibattito che ha la pretesa si rivolgersi alle nuove generazioni, di riportare a Napoli, in passato culla della cultura giuridica, l’amore per il diritto non considerato solo come  “tecnica” di regolazione sociale, ma vissuto insieme alla passione per la società, come diritto ” a misura d’uomo”, anzi a misura del “noi collettivo”!