Nel 1999 quando il Comune scriveva il Piano generale degli Impianti Pubblicitari (PGI) i megaposter erano un fenomeno nuovo non disciplinato ed è stato per primo il nostro Comune ad elaborare i criteri per sancire: la scelta con gara dell’esecutore dei lavori pubblici, la necessità di non lucrare sull’esecuzione di lavori effettuati su monumenti o per altri cantieri pubblici e la necessità di non far durare i lavori per tempi smisurati al fine di lucrare sulla pubblicità collegandoli rigidamente ad inizio/fine lavori!
Per sventare le polemiche con la Soprintendenza che pubblicizzava la fastweb sul castel dell’Ovo e con le ditte che avevano le istallazioni, il Comune iniziò anche a scrivere lettere, note e osservazioni al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero ai beni culturali, chiedendo che venisse sancito con legge che le recinzioni di cantiere non potessero durare oltre la durata dei lavori per una indebita utilizzazione economica dei ponteggi, in virtù del decoro della città, spingendo così per l’approvazione del terzo comma dell’articolo 49 del Codice Urbani che non esisteva nel codice precedente.
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Ed ancora, sempre nel PGI, si sono chiariti i rapporti pubblico privati legittimi, sicché fin dal 2006, in occasione di contenziosi con i “predecessori” di Monumentando, ho scritto più volte al settore amministrativo dell’Avvocatura e a tutti gli uffici preposti al restauro dei Monumenti:
“Lo scrivente Servizio non ha, dunque, ravvisato nella convenzione del 26.4.2006 un contratto di sponsorizzazione bensì un affidamento diretto alla Società Impredcost dei lavori di restauro di ben 12 monumenti.
Per la difesa del Comune occorre, pertanto, un approfondimento sul contratto di sponsorizzazione e sul ruolo dello sponsor.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto mediante il quale l’ente pubblico (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.
L’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha precisato, nel parere del 31 gennaio 2002, che come “stabilito nella determinazione n. 24/2001, per contratto di sponsorizzazione deve intendersi ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine. Il contratto di sponsorizzazione, quindi, richiamato anche all’articolo 119 del T.U. 267/2000, è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale è il soggetto sponsorizzato (sponsee) che offre nell’ambito di proprie iniziative ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti.”.
Da un’attenta lettura della legge si evince con evidenza che la convenzione del 26.4.2006 stipulata dalla Soprintendenza con la Impredcost è in totale contrasto con le norme della sponsorizzazione nella misura in cui l’oggetto del contratto stipulato e quindi le prestazioni che le parti si obbligano ad eseguire non attengono alla materia delle sponsorizzazioni. La Soprintendenza non assume il ruolo di soggetto sponsorizzato e la Impredcost non è lo sponsor ovvero il soggetto che esegue i lavori per pubblicizzare la propria immagine.
La richiesta pubblicitaria, pervenuta alla Polizia Amministrativa, non è relativa alla pubblicità dello sponsor ma all’utilizzo pubblicitario per nomi, prodotti e marchi di ALTRI dei ponteggi di cantiere ed è palesemente illegittima in quanto la normativa relativa al contratto di sponsorizzazione non prevede che lo sponsor venda a terzi gli spazi pubblicitari che gli vengono messi a disposizione dalla pubblica amministrazione.
(CFR D.Lgs 267/2000, art. 119 – legge 449/97, art. 43 – Determinazione dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici n. 24/2001, Parere del 31 gennaio 2002 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici).
Per concludere, nel ribadire che tutte le norme in materia di sponsorizzazione che la ricorrente, con il ricorso introdotto, ritiene violate dal Comune di Napoli non attengono alla fattispecie della sponsorizzazione, si ritiene invece opportuno evidenziare che la citata convenzione del 26.4.2006 configura piuttosto un affidamento diretto dell’esecuzione di lavori pubblici (per un valore complessivamente stimato in Euro 790.000,00) con corrispettivo pubblicitario. In proposito si fa rilevare che le normative comunitarie e nazionali prescrivono per gli appalti “soprasoglia” il ricorso a procedure di evidenza pubblica e quindi all’indizione di una gara europea.
Per quanto lo scrivente Servizio sia dell’opinione che quanto finora evidenziato sia già sufficiente per sostenere la difesa dell’Ente, si ritiene utile porre l’attenzione sulla circostanza che la legge impone l’adozione di procedure ad evidenza pubblica anche nel caso di affidamento di lavori mediante sponsorizzazione (CFR. Parere del 31 gennaio 2002 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art.26).
L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con il Parere emanato in data 31 gennaio 2002 (in risposta ad un quesito dell’ARAN), ha precisato che la scelta del contraente, anche nella fattispecie della sponsorizzazione, deve necessariamente avvenire all’interno di apposite procedure ad evidenza pubblica, essendo il contratto di sponsorizzazione un contratto consensuale e a prestazioni corrispettive. Nel parere in esame si evidenzia “la necessità dell’applicazione di procedure che garantiscano comunque il sostanziale rispetto dei principi fondamentali di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa”. In tal senso la fase di scelta del contraente deve necessariamente svolgersi all’interno di un effettivo confronto concorrenziale fondato sulla comparazione delle offerte pervenute alla pubblica amministrazione secondo criteri che, seppure non vincolati da parametri normativi rigidi, devono valutare in modo approfondito la qualità del “prodotto” offerto dallo sponsor quale controprestazione. E del resto tale Parere esplicita e chiarisce quanto già previsto dall’Autorità nella Determinazione n. 24 del 5 dicembre 2001 laddove già veniva precisato che il contratto di sponsorizzazione è assoggettato “alla disciplina più idonea sulla base della prevalenza delle prestazioni che lo sponsor si impegna ad eseguire”.
Il del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, prevede all’art. 26 (contratti di sponsorizzazione) l’applicazione delle norme comunitarie (principi del Trattato) per la scelta dello sponsor anche nel caso di interventi di restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 se realizzati a cura e a spese dello sponsor; ed all’art. 256, Disposizioni abrogate, abroga l’intero decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30. Decreto cui fa riferimento la ricorrente per sostenere la legittimità della convenzione stipulata…….omissis
Nel PGI c’è scritto che tutti i proventi derivanti da affissioni su ponteggi di lavori pubblici appartengono al Comune di Napoli!
Era tutto chiaro già 10 anni fa!
IAV



